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Sentenza

Sentenza n. 186/2026 - Palermo, Sezione 2

per l'annullamento: - della nota prot. n. 1315 del 29.08.2024 avente ad oggetto “Richiesta personale qualificato per svolgere la funzione di RUP”, mediante cui l’S.R.R. Messina Area Metropolitana ha chiesto al Comune di Messina una figura per ricoprire l’incarico di RUP per il procedimento relativo all’esecuzione dell’“Impianto per il trattamento della frazione umida e di supporto al ciclo depurativo dell’impianto di Mili nel Comune di Messina”; - di tutti gli atti connessi e presupposti fra cui il D.A. n. 264/Gab del 19/07/2023, mediante cui è stata approvata la procedura di realizzazione di un “Impianto per il trattamento della frazione umida e di supporto al ciclo depurativo dell’impianto di Mili nel Comune di Messina”; - del parere conclusivo n. 87 del 28.02.2023, in parte qua, mediante cui il C.T.S. ha espresso parere di compatibilità ambientale ex art. 23 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e parere favorevole sulla Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n.357/97 e ss.mm.ii. per il progetto “Impianto di trattamento della frazione umida e di supporto al ciclo depurativo dell’impianto ubicato in località Mili, nel Comune di Messina”, proponente S.R.R. Messina Area Metropolitana S.C. p.a.; - del parere intermedio n. 75/2022 del 29/04/2022, in parte qua, nella parte in cui il C.T.S. ha omesso di chiedere chiarimenti in ordine alla vicinanza del neo realizzando impianto localizzato in prossimità di insediamenti residenziali e al confine dell’impianto sportivo della Frazione di Mili Marina;

Giustizia amministrativa202401579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per la realizzazione di un impianto di trattamento della frazione umida e di supporto al ciclo depurativo dell’impianto di Mili, unitamente agli atti presupposti e consequenziali

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e gestori pubblici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comitato ha impugnato il P.A.U.R. rilasciato con decreto assessoriale del 19 luglio 2023 e gli atti connessi, deducendo: violazione dell’art. 17, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2010 e delle linee guida per la progettazione, costruzione e gestione degli impianti di compostaggio, nonché arbitrarietà, eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione, per la ritenuta localizzazione dell’impianto a distanza inferiore a tre chilometri dal centro abitato; violazione dell’art. 9 della legge regionale n. 16 del 1996 e difetto di istruttoria, per il mancato coinvolgimento dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste nonostante il vincolo idrogeologico; difetto di istruttoria e illogicità in relazione alla viabilità, ritenendo non adeguatamente valutato l’impatto del traffico veicolare connesso all’impianto. Il ricorso è stato notificato il 30 ottobre 2024. Le parti resistenti hanno eccepito la tardività dell’impugnazione e, inoltre, la carenza di legittimazione attiva del Comitato, contestando l’idoneità dello statuto prodotto in giudizio e la prova della rappresentatività e del stabile collegamento territoriale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. Ha ritenuto che la lesività degli atti fosse conoscibile dalla pubblicazione del decreto assessoriale del 19 luglio 2023, pubblicato per estratto nella G.U.R.S. del 18 agosto 2023 e integralmente sui siti istituzionali e sul portale regionale delle valutazioni ambientali, con la documentazione del procedimento. Il termine decadenziale decorreva quindi dal 18 agosto 2023, mentre il ricorso è stato notificato soltanto il 30 ottobre 2024. La successiva nota relativa alla nomina del RUP è stata qualificata come atto meramente consequenziale e privo di autonoma lesività; la richiesta di accesso agli atti non poteva differire il dies a quo, poiché il link e la documentazione erano già pubblici e il differimento avrebbe consentito al ricorrente di prolungare unilateralmente il termine di impugnazione, in contrasto con l’autoresponsabilità e la certezza del diritto. Il TAR ha inoltre osservato che la documentazione istruttoria, compresi i pareri del CTS, non era necessaria per percepire l’astratta lesività, già desumibile dal decreto finale con riguardo alla distanza dal centro abitato, al vincolo idrogeologico e alla viabilità. Ad abundantiam, ha ritenuto sussistente anche la carenza di legittimazione attiva: lo statuto, prodotto successivamente, era privo di luogo e data di sottoscrizione e non dimostrava adeguatamente l’obiettivo istituzionale di tutela, la consistenza organizzativa, la rappresentatività e il collegamento stabile con il territorio. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile, con condanna alle spese in favore di ciascuna parte costituita, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori; nulla sulle spese per le parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    La pubblicazione sul portale regionale delle valutazioni ambientali, unitamente alla documentazione del procedimento, concorre a rendere conoscibile il provvedimento autorizzatorio e a far decorrere il termine per l’impugnazione.

  • art. 68, comma 4, l.r. Sicilia n. 21/2014

    La pubblicazione integrale del decreto sul sito istituzionale regionale costituisce modalità di pubblicità rilevante ai fini della conoscibilità dell’atto.

  • art. 17, comma 3, l.r. Sicilia n. 9/2010

    Norma invocata dal ricorrente in relazione alla distanza minima degli impianti e delle discariche dal centro abitato; il TAR non ne ha esaminato il merito per la tardività del ricorso.

  • art. 9 l.r. Sicilia n. 16/1996

    Norma invocata dal ricorrente in relazione al coinvolgimento dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico; il TAR non ne ha esaminato il merito.

  • art. 2702 c.c.

    La scrittura privata priva di luogo e data di sottoscrizione è stata ritenuta inidonea, nel caso concreto, a comprovare documentalmente l’istituzione del Comitato e la sua legittimazione.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo lesivo è adeguatamente pubblicato secondo le modalità previste dalla legge, il termine decadenziale per la sua impugnazione decorre dalla pubblicazione, se la lesività dell’atto è già percepibile, anche senza l’acquisizione di ulteriori documenti istruttori.
  • La successiva adozione o conoscenza di un atto meramente consequenziale e privo di autonoma lesività non riapre né differisce il termine per impugnare il provvedimento presupposto.
  • Una richiesta di accesso agli atti presentata dopo la pubblicazione del provvedimento e della relativa documentazione non può differire il dies a quo del termine di impugnazione, poiché ciò consentirebbe al ricorrente di prolungare unilateralmente il termine decadenziale, in contrasto con il principio di autoresponsabilità e con l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici.
  • La legittimazione dei comitati spontanei a tutela di interessi collettivi richiede la prova congiunta di una previsione statutaria specifica dell’obiettivo di tutela, di adeguata consistenza organizzativa e rappresentatività, di uno stabile collegamento con il territorio interessato e dell’assenza di una costituzione meramente occasionale in funzione dell’impugnazione di un singolo atto.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

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