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Ordinanza

Ordinanza n. 262/2026 - Bari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione interdittiva antimafia, revoca di concessioni demaniali marittime e revoca di SCIA per attività commerciali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l’informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Foggia il 13 aprile 2026, nonché i conseguenti provvedimenti comunali del 15 aprile 2026 di revoca delle concessioni demaniali marittime e del relativo atto di proroga e di revoca della SCIA per attività commerciali. Con motivi aggiunti depositati l’8 giugno 2026 sono stati impugnati anche gli atti istruttori confluiti nel procedimento interdittivo, tra cui informative della DIA, della Guardia di finanza, dei Carabinieri e della Questura. Nel giudizio cautelare la società ha chiesto la sospensione degli atti impugnati e l’esibizione degli atti e documenti istruttori richiamati nell’interdittiva. La difesa della ricorrente ha inoltre preannunciato la presentazione di un’istanza di ammissione al controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, nelle more dell’instaurazione del giudizio per l’ammissione della società al controllo giudiziario. La sospensione è stata ritenuta opportuna anche per preservare il valore dell’impresa, attraverso il bilanciamento tra gli interessi contrapposti. L’ordinanza non ha definito nel merito la legittimità dell’interdittiva, dei provvedimenti comunali conseguenziali né degli atti istruttori impugnati con motivi aggiunti; questi ultimi, inoltre, non erano assistiti da una specifica domanda cautelare. È stata respinta la richiesta di espungere dalla memoria dell’Avvocatura dello Stato l’espressione “famiglia mafiosa”, ritenuta riconducibile al significato di fattispecie di pericolo previsto dalla legislazione antimafia. L’udienza pubblica per la trattazione del merito è stata fissata al 6 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e accolto la domanda di sospensione.

  • art. 34, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale fondamento dell’istanza di ammissione al controllo giudiziario, la cui prossima instaurazione ha costituito il presupposto temporale e funzionale della sospensione cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche e giuridiche.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Massime di principio

  • In presenza di un’interdittiva antimafia e dei conseguenti provvedimenti amministrativi di revoca di titoli o concessioni, il giudice amministrativo può sospenderne cautelarmente l’efficacia nelle more del giudizio per l’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario.
  • La tutela cautelare può essere giustificata, nel bilanciamento tra interesse pubblico alla prevenzione antimafia e interessi privati, dalla necessità di preservare il valore dell’impresa durante il tempo occorrente per l’instaurazione e la definizione del procedimento di controllo giudiziario.
  • La sospensione cautelare può riguardare gli atti oggetto della domanda cautelare introduttiva, mentre l’impugnazione di ulteriori atti mediante motivi aggiunti non comporta automaticamente la sospensione della loro efficacia in assenza di una specifica istanza cautelare.
  • L’espressione riferita a una “famiglia mafiosa”, quando utilizzata nel contesto di una controversia sull’interdittiva antimafia, può essere valutata dal giudice secondo il significato tecnico di fattispecie di pericolo proprio della legislazione antimafia, senza che ciò imponga la sua espunzione dagli atti processuali.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaConcessioni demaniali marittimeTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativiControllo giudiziario
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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