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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3509/2022 del 31/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la misura domiciliare per il reato di detenzione ai fini di spaccio di più sostanze in ingente quantità. I motivi principali: (1) vizio di motivazione e travisamento degli indizi rispetto alla qualificazione come concorso, sostenendo che gli elementi non dimostravano la partecipazione attiva ma solo conoscenza innocua della detenzione; (2) mancata valutazione della ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, DPR 309/90, poiché la detenzione sarebbe stata di carattere domestico e di modesta entità; (3) errore nella valutazione delle esigenze cautelari e mancata considerazione di misure meno afflittive rispetto alla detenzione domiciliare.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi perché il tribunale per il riesame ha adeguatamente motivato la valutazione degli indizi: condotta dilatoria all'atto dell'intervento (ritardo nell'aprire la porta), disponibilità di somme di denaro riconducibili all'attività di spaccio, detenzione delle chiavi di altro appartamento dove era occultata ulteriore ingente quantità di stupefacente. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili censure promiscue e non specifiche (specie in riferimento al travisamento del verbale non allegato). Quanto alla questione della lieve entità, la Corte ha osservato l'incompatibilità tra la qualificazione di "ingente quantità" e la riconduzione alla fattispecie di lieve entità, tanto più che la ricorrente non contestava l'aggravante. Sulla sussistenza delle esigenze cautelari la Corte ha confermato che la prognosi di rischio di reiterazione si può fondare sulla modalità della condotta e sugli elementi storici, e che la misura domiciliare risultava adeguata e proporzionata rispetto alle esigenze cautelari concrete. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disposizioni attuative codice di procedura penale

    Norma procedurale che disciplina il ricorso per cassazione avverso provvedimenti; richiamata come base formale del ricorso.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen., lett. e

    art. 606, comma 1, lett. e

    Limita la censura in Cassazione in tema di motivazione: vieta deduzioni promiscue di plurimi vizi di motivazione; la Corte ha dichiarato inammissibile la critica promiscua fatta dalla difesa.

  • D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1 e comma 5

    art. 73, comma 1 e comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Definisce la fattispecie di detenzione ai fini di spaccio e la fattispecie autonoma di lieve entità; la Corte ha richiamato che la qualificazione di lieve entità è incompatibile con la ricorrenza di una aggravante basata su "ingente quantità".

  • D.P.R. 309/1990, art. 80, comma 2

    art. 80, comma 2, D.P.R. 309/1990

    Riguarda le circostanze aggravanti speciali come l'ingente quantità; la presenza dell'aggravante è stata ritenuta non contestata e rilevante per escludere la lieve entità.

  • art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    art. 274, comma 1, lett. c

    Indica tra le esigenze cautelari il pericolo di reiterazione di delitti; la Corte ha ritenuto che il tribunale abbia adeguatamente valutato tale requisito in base agli elementi storici e alla modalità della condotta.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Obbligo di motivare adeguatamente la scelta della misura cautelare; la Corte ha ritenuto che il tribunale abbia offerto motivazione sufficiente e proporzionata.

  • artt. 282-283 cod. proc. pen.

    Misure cautelari alternative alla detenzione; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia valutato e scartato ragionevolmente tali alternative per la specifica organizzazione e non occasionalità dell'attività.

  • art. 203 cod. pen.

    Schema logico della prognosi sul pericolo di reiterazione fondato sulla componente storica del comportamento; richiamato per giustificare il giudizio prognostico del tribunale.

  • art. 303, comma 4, lett. c, cod. proc. pen.

    art. 303, comma 4, lett. c

    Incide sulla durata massima della custodia cautelare in presenza di aggravanti; citato in relazione all'effetto dell'aggravante sulla possibilità di sospensione condizionale della pena.

  • Sez. U. n. 29541, 16/7/2019 (giurisprudenza)

    Sez. U. n. 29541, del 16/7/2019, ric. Filardo ed altri

    Precedente che condanna l'uso promiscua di plurime censure di motivazione in Cassazione; la Corte lo richiama per dichiarare inammissibili deduzioni analoghe.

  • Sez. 6, n. 14592, 16/2/2021 (giurisprudenza)

    Sez. 6, n. 14592, del 16/2/2021, Rv. 281157

    Richiama principi sull'applicazione della fattispecie di lieve entità e sui criteri per valutarla (qualità, quantità, modalità, mezzi, circostanze).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare la ricorrente alle spese processuali.

Massime di principio

  • In sede di riesame e di legittimità gli elementi indiziari concreti (comportamento al momento dell'arresto, possesso di denaro riconducibile all'attività, disponibilità di chiavi per locali dove sono occultati stupefacenti) possono giustificare la qualificazione della partecipazione attiva e il mantenimento di misure cautelari.
  • La deduzione di vizi di motivazione in Cassazione non può essere promiscua: il ricorso deve specificare e documentare il presunto travisamento (ad esempio allegando il verbale contestato) altrimenti è inammissibile.
  • La qualificazione della fattispecie come di "lieve entità" ex art. 73, comma 5 DPR 309/90 è incompatibile con la contestazione di una aggravante basata su "ingente quantità"; per ottenere la qualificazione di lieve entità occorre contestare e confutare gli indici negativi (quantità, modalità, mezzi, circostanze).
  • La valutazione della necessità e proporzionalità della misura cautelare è un giudizio prognostico rivolto al futuro che si fonda prioritariamente sugli elementi storici e sulle modalità della condotta dell'indagato; la sussistenza di segnali di non occasionalità dell'attività può giustificare misure detentive anche se domiciliari.
  • Prima di chiedere misure meno afflittive occorre mostrare concretamente perché tali misure sarebbero efficaci nel caso concreto; la mera asserzione astratta non è sufficiente se il tribunale ha valutato e motivato il rifiuto delle alternative.

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