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Sentenza

Sentenza n. 1588/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202100187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per residenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza, dopo il preavviso di diniego, valorizzando due risalenti notizie di reato: una del 1999 relativa all'inosservanza delle norme sul soggiorno degli stranieri e una del 2002, originariamente qualificata come tentato omicidio volontario e poi riqualificata come lesioni personali in concorso, definita con archiviazione a seguito della remissione della querela accettata dall'interessato. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione. Ha sostenuto che si trattasse di mere notizie di reato, non seguite da condanna e non riconducibili alle fattispecie ostative dell'art. 6 della legge n. 91/1992, invocando la presunzione di non colpevolezza. Ha inoltre dedotto la risalenza e l'irrilevanza delle vicende, l'asserita disparità di trattamento rispetto al fratello e al cugino, che avrebbero ottenuto la cittadinanza, e l'omessa considerazione della propria integrazione sociale ed economica e della lunga residenza in Italia.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori se dovuti. Il giudice ha chiarito che l'art. 6 della legge n. 91/1992 riguarda la cittadinanza per matrimonio, mentre la domanda in esame era regolata dall'art. 9, comma 1, lettera f), che attribuisce all'amministrazione un potere ampiamente discrezionale. La residenza decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda e non dà luogo a un diritto alla concessione. Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato e fondato su un'istruttoria sufficiente. Le notizie di reato possono essere valutate in sede amministrativa, anche in assenza di condanna penale, perché la valutazione amministrativa riguarda l'affidabilità del richiedente, la sua adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento e la prognosi di futura integrazione, su un piano autonomo rispetto all'accertamento della responsabilità penale. L'archiviazione per remissione della querela non equivale all'accertamento dell'insussistenza del fatto e non impedisce all'amministrazione di considerare la gravità oggettiva della condotta. Neppure il mero decorso del tempo esclude automaticamente la rilevanza delle condotte. La disparità di trattamento non è stata provata, poiché non risultava dimostrato né il titolo di acquisto della cittadinanza del cugino né, documentalmente, quello del fratello; in ogni caso, l'eventuale precedente illegittimità amministrativa non potrebbe imporre la reiterazione dell'errore. Il sindacato giudiziale è limitato alla verifica estrinseca di adeguatezza istruttoria, veridicità dei fatti, logicità, coerenza, ragionevolezza e proporzionalità, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992

    può essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La residenza legale decennale è un presupposto per proporre la domanda, ma la concessione resta oggetto di un'ampia valutazione discrezionale dell'amministrazione sull'interesse pubblico, sull'integrazione e sull'affidabilità del richiedente.

  • art. 6 legge n. 91/1992

    La disposizione disciplina la diversa fattispecie dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio e non costituisce il parametro diretto della domanda di cittadinanza per residenza; tuttavia, le fattispecie ostative ivi previste possono costituire elemento comparativo nella valutazione amministrativa.

  • art. 10-bis legge n. 241/1990

    Il preavviso di diniego consente all'interessato di presentare osservazioni, che nel caso concreto il Ministero ha dichiarato di avere valutato.

  • art. 27 Cost.

    La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

    La presunzione di non colpevolezza non impedisce, secondo il giudice, una valutazione amministrativa autonoma delle risultanze e delle condotte ai fini prognostici della concessione della cittadinanza.

  • artt. 110 e 582 c.p.

    La riqualificazione della contestazione del 2002 come lesioni personali in concorso è stata considerata indicativa della non lieve entità della condotta.

  • art. 585 c.p.

    La pena prevista per le lesioni personali è stata richiamata per evidenziare l'allarme sociale e la gravità oggettiva della condotta valutata dall'amministrazione.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 è espressione di un'ampia discrezionalità amministrativa e di alta amministrazione: la residenza legale decennale abilita alla presentazione della domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, l'amministrazione può valutare notizie di reato, denunce e condotte non seguite da condanna penale, purché la valutazione sia adeguatamente istruita e motivata e sia diretta a formulare un giudizio prognostico sull'affidabilità, sull'adesione ai valori fondamentali e sulla futura integrazione del richiedente.
  • L'archiviazione di un procedimento penale per remissione della querela, accettata dall'indagato, non equivale all'accertamento dell'insussistenza del fatto e non preclude all'amministrazione di valutare la rilevanza oggettiva della condotta ai fini della cittadinanza.
  • Il mero decorso del tempo dalla condotta contestata non esclude automaticamente la sua rilevanza nel procedimento di cittadinanza; l'amministrazione può considerare anche fatti risalenti nell'ambito di una valutazione complessiva della personalità e dell'integrazione del richiedente.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza è limitato al controllo estrinseco sulla sufficienza dell'istruttoria, sulla veridicità dei fatti, sulla logicità, coerenza, ragionevolezza e proporzionalità della motivazione, senza possibilità di sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione.
  • La disparità di trattamento rispetto ad altri richiedenti richiede la prova rigorosa dell'assoluta identità delle situazioni di fatto e non può comunque fondare la pretesa alla reiterazione di un'eventuale illegittimità amministrativa commessa in precedenza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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