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Sentenza

Sentenza n. 472/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siracusa n. 275/2025 del 13.03.2025;

Giustizia amministrativa202502685

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione lavoro e previdenza, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Siracusa n. 275/2025, notificata al Ministero il 29 luglio 2025, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, mediante accredito di 500 euro per ciascun anno, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti del divieto di cumulo. Dedotta l'inerzia dell'Amministrazione, rimasta inadempiente nonostante la notifica del titolo esecutivo, il ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato, ritenendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e successive modificazioni. Il Collegio ha verificato il rispetto del termine dilatorio e il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, risultante dall'attestazione di segreteria del 19 novembre 2025.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto comprovati sia il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo sia il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Siracusa. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, ogni atto propedeutico all'accredito sulla Carta del Docente di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti del divieto di cumulo previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Per l'ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l'esecuzione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    beneficio della Carta del Docente

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto riconosciuto dal giudicato al beneficio di 500 euro per ciascun anno scolastico indicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996 e successive modificazioni

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il termine dilatorio per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve essere rispettato prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    nei limiti del divieto di cumulo

    Rivalutazione monetaria e interessi legali spettano nei limiti del divieto di cumulo previsto dalla disposizione.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Costituisce, insieme all'art. 93 c.p.c., il fondamento della regolazione delle spese processuali e della distrazione in favore del difensore antistatario.

  • art. 93, comma 1, c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che dichiara di averle anticipate e di non aver riscosso i compensi.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere proposto per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione non vi abbia dato spontanea esecuzione.
  • Prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ove previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Accertati il passaggio in giudicato del titolo e l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adottare gli atti necessari all'esecuzione entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia.
  • Nel dare esecuzione al giudicato che riconosce somme dovute dalla pubblica amministrazione, rivalutazione monetaria e interessi legali devono essere riconosciuti nei limiti del divieto di cumulo previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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