Ordinanza n. 416/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) dell’assegnazione ore di sostegno recante protocollo n. -OMISSIS-, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.C. -OMISSIS- “-OMISSIS- – -OMISSIS-” ha comunicato l’attribuzione all’alunno -OMISSIS- di n. 25 ore di intervento di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2025/2026; b) del P.E.I. redatto per l’a.s. 2025/2026, ricevuto in data 17/12/2025; c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale; e per l’accertamento, per l’anno scolastico 2025/2026, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (40 ore settimanali), previa valutazione delle sue concrete esigenze; in via cautelare ed urgente per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per il minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (40 ore settimanali);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione di 25 ore settimanali di sostegno e P.E.I. relativo all’anno scolastico 2025/2026
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di minore disabile)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’assegnazione al minore di 25 ore settimanali di sostegno e il P.E.I. per l’anno scolastico 2025/2026, chiedendo l’accertamento del diritto a una copertura di sostegno pari all’intero orario scolastico di 40 ore settimanali, previa valutazione delle concrete esigenze dell’alunno. Ha dedotto la gravità della disabilità, riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, l’invalidità con indennità di accompagnamento e la prescrizione del sostegno in deroga. La limitazione delle ore avrebbe impedito al minore di seguire integralmente le lezioni, costringendolo a una frequenza ridotta e all’uscita anticipata da scuola. Il P.E.I. stesso attestava che il minore frequentava 25 ore sulle 40 della classe in attesa della copertura integrale da parte dell’insegnante di sostegno. Dopo il decreto cautelare monocratico che aveva ordinato il riesame, la ricorrente ha evidenziato che l’U.S.R. non aveva ancora integrato le ore richieste.
La decisione
Il Collegio ha accolto la domanda cautelare, richiamando e condividendo integralmente le ragioni del precedente decreto monocratico. Ha ritenuto sussistente una situazione di estrema gravità e urgenza, poiché l’insufficiente assegnazione del sostegno incideva concretamente sulla possibilità del minore di frequentare l’intero orario scolastico e di beneficiare della piena integrazione scolastica. Ha quindi ordinato al dirigente scolastico di riformulare il P.E.I. per l’anno scolastico 2025/2026, assegnando al minore le ore di sostegno specializzato corrispondenti all’intero orario di frequenza scolastica, e di garantirne la concreta erogazione, entro il termine perentorio di sette giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione dell’ordinanza. È stata fissata l’udienza pubblica per il merito nel gennaio 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 56 c.p.a.
Rilevato che sussiste un caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire d’attendere la delibazione collegiale dell’istanza cautelare
Consente l’adozione di una misura cautelare monocratica urgente quando l’attesa della camera di consiglio collegiale rischi di compromettere la tutela; nel caso concreto ha fondato l’ordine di riesame immediato.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare collegiale, accolta dal Collegio con ordine di riformulazione del P.E.I. e di concreta assegnazione delle ore di sostegno.
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La condizione di gravità della disabilità è stata valorizzata quale elemento rilevante per la necessità di un sostegno scolastico adeguato.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della protezione dei dati personali nel provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione ai dati relativi alla salute e alla necessità di oscuramento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- In presenza di una disabilità grave e di una documentata esigenza di sostegno corrispondente all’intero orario scolastico, l’amministrazione scolastica deve rivalutare concretamente il fabbisogno dell’alunno e non può limitarsi a una determinazione oraria che impedisca la frequenza integrale e la piena integrazione scolastica.
- Il P.E.I. deve essere coerente con le concrete esigenze dell’alunno disabile e può essere ordinato giudizialmente il suo riesame e la sua riformulazione quando la stessa documentazione scolastica evidenzi che l’orario assegnato non consente la frequenza dell’intero orario delle lezioni.
- La tutela cautelare può assumere contenuto conformativo e imporre all’amministrazione non soltanto il riesame dell’assegnazione, ma anche la concreta erogazione delle ore di sostegno necessarie, entro un termine perentorio, quando ricorrano gravità e urgenza tali da incidere immediatamente sulla frequenza scolastica del minore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 109/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 110/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 336/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 12/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 29/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 32/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →