Cassazione Penale, Ordinanza n. 10989/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna dell'imputato per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, perché non reperito presso la propria abitazione alle ore 21:07 del 7 marzo 2019, in un orario in cui non gli era consentito uscire senza autorizzazione. Con il ricorso per cassazione erano dedotti, in tre motivi, violazione di legge e vizio di motivazione: a) contestazione dell'affermazione di responsabilità, sostenendo il mancato accertamento del funzionamento del citofono da parte degli operanti; b) omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p.; c) omessa concessione della sospensione condizionale della pena e di una pena sostitutiva. La censura mirava, in sostanza, a una diversa valutazione degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sul controllo eseguito dai militari, osservando che in sede testimoniale era stato confermato il funzionamento del citofono e che, comunque, gli operanti avevano bussato più volte senza ricevere risposta. Quanto alle censure sul trattamento sanzionatorio, ha rilevato che la Corte territoriale aveva motivato il diniego dell'art. 131-bis c.p., della sospensione condizionale e della pena sostitutiva valorizzando i numerosi precedenti penali, anche specifici, dell'imputato. Ha quindi evidenziato che il ricorrente non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata e chiedeva una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011
violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale
integra il reato contestato quando il soggetto sottoposto a sorveglianza speciale viola le prescrizioni impostegli, come l'obbligo di permanere in casa negli orari vietati senza autorizzazione.
art. 131-bis c.p.
la sua applicazione può essere negata con motivazione non contraddittoria valorizzando, tra gli altri elementi, i precedenti penali anche specifici dell'imputato.
art. 163 c.p.
la sospensione condizionale della pena può essere negata sulla base di un giudizio motivato fondato sui precedenti penali dell'imputato.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, pur formalmente dedotto come violazione di legge o vizio di motivazione, si risolva nella richiesta di una diversa rivalutazione del merito già esaminato congruamente dai giudici di merito.
- La doglianza che contesti l'affermazione di responsabilità deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; se la ricostruzione fattuale è sorretta da riscontri testimoniali coerenti, la censura è manifestamente infondata.
- Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e della sospensione condizionale della pena è legittimo se fondato su elementi valorizzabili e logicamente coerenti, come i numerosi precedenti penali, anche specifici, dell'imputato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella sua proposizione, il ricorrente deve essere condannato alle spese processuali e al pagamento della somma alla cassa delle ammende.
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