Cassazione Civile, Ordinanza n. 16070/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
Due conduttori avevano in locazione, con due distinti contratti, un appartamento e un posto auto siti in Roma. La società locatrice aveva intimato sfratto per finita locazione assumendo l’intervenuta disdetta dei contratti e la scadenza al 31 ottobre 2010; i conduttori si opponevano sostenendo, tra l’altro, che la disdetta fosse inefficace nei loro confronti perché inviata solo a uno di essi e che, comunque, il contratto dell’appartamento conteneva una clausola di prelazione alla stipula di un nuovo contratto. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di rilascio, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione, dichiarando cessati i contratti alla scadenza. In Cassazione i conduttori hanno dedotto un unico motivo, articolato in più censure: violazione dell’art. 2909 c.c. e della L. 431/1998 in relazione a un preteso giudicato formatosi su una precedente sentenza del Tribunale di Roma del 2004; violazione del principio del ne bis in idem; violazione dell’art. 1 del contratto di locazione; omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in relazione al contenuto della sentenza del 2004 e alla clausola contrattuale di prelazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto anzitutto il motivo inammissibile per difetto di specificità, perché cumulava in modo indistinto plurimi profili di fatto e di diritto. Ha inoltre escluso che fosse deducibile, sotto la veste dell’art. 360, n. 3, c.p.c., una diversa interpretazione della clausola contrattuale, poiché il sindacato di legittimità sull’interpretazione del contratto è ammesso solo per violazione dei canoni ermeneutici e non per la mera preferenza di un’interpretazione rispetto a un’altra. Ha poi giudicato inammissibile anche la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., osservando che la Corte d’appello aveva esaminato la precedente sentenza del 2004 ed escluso motivatamente che integrasse giudicato rilevante nel caso. In ogni caso, la Corte ha aggiunto che il ricorso sarebbe stato comunque infondato: la clausola di prelazione era considerata di tenore inequivoco e coerente con la disciplina negoziale; inoltre, la disdetta era stata valutata in un contesto in cui il rapporto locatizio era già entrato nel regime di rinnovi previsto dalla normativa richiamata. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna in solido, e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere l’esistenza di un giudicato preclusivo; la Corte ha escluso che la precedente sentenza invocata avesse efficacia di giudicato rilevante nel caso di specie.
L. 431/1998
richiamata in relazione al regime delle locazioni abitative e alla dedotta preclusione derivante dal precedente giudicato; la Corte ha ritenuto non decisiva la censura e ha richiamato l’orientamento sul rinnovo dei contratti stipulati in patti in deroga.
art. 360 c.p.c., n. 3
il motivo non poteva essere veicolato come violazione di legge quando in realtà investiva l’interpretazione della clausola contrattuale.
art. 360 c.p.c., n. 5
la censura per omesso esame è stata ritenuta inammissibile perché la sentenza impugnata aveva preso in considerazione il precedente decisivo allegato, escludendone la rilevanza come giudicato.
art. 1362 c.c.
richiamato per ribadire che l’interpretazione del contratto va condotta secondo i canoni legali, valorizzando il dato testuale nel quadro complessivo del regolamento negoziale.
art. 1366 c.c.
richiamato a sostegno dell’interpretazione della clausola conforme alla comune intenzione e all’assetto di interessi perseguito dalle parti.
art. 384 c.p.c., comma 4
la Corte osserva che, anche ove fosse stata necessaria una diversa lettura del precedente giurisprudenziale, si tratterebbe al più di una correzione della motivazione, non di cassazione della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando cumula, in un unico motivo, censure eterogenee di fatto e di diritto senza una chiara e separata articolazione dei singoli profili di doglianza.
- La critica all’interpretazione di una clausola contrattuale non può essere proposta come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. se si risolve nella mera contrapposizione di una lettura alternativa del testo negoziale rispetto a quella adottata dal giudice di merito.
- Il sindacato di legittimità sull’ermeneutica contrattuale è ammesso solo quando siano denunciati specifici errori nell’applicazione dei canoni legali di interpretazione, non quando il testo consenta più letture plausibili.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il fatto invocato risulta già esaminato dal giudice di merito, ancorché con esito sfavorevole alla parte ricorrente.
- Il giudicato esterno o interno può essere invocato solo se il precedente decisorio sia effettivamente pertinente e identico al rapporto dedotto; in difetto, la sua allegazione non impedisce la decisione sulla domanda successiva.
- Quando una pronuncia di merito sia correttamente motivata sull’inapplicabilità del precedente richiamato, un’eventuale diversa lettura del quadro giurisprudenziale può rilevare, al più, come esigenza di correzione della motivazione e non come causa di cassazione.
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