Sentenza del 26/01/2021 n. 1555 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento che imputava al socio un maggior reddito di capitale in proporzione alla sua quota (24,5%) a seguito della definitività dell'accertamento nei confronti della società per l'anno 2013. Il contribuente aveva ottenuto l'annullamento in primo e secondo grado deducendo, tra l'altro, la nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione in quanto l'atto era in formato informatico firmato digitalmente e notificato in copia cartacea anziché tramite PEC, con riferimento alle norme del Codice dell'Amministrazione Digitale e alle misure transitorie sulle notifiche telematiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la decisione della CTR e rinviando la causa alla stessa CTR in diversa composizione per l'esame degli ulteriori motivi. La Corte ha ritenuto che: a) l'art. 2 CAD (interpretato nel periodo 14.9.2016-26.1.2018) non esclude dalla sua applicazione gli atti impositivi 'all'esito' delle attivita' ispettive, perché la limitazione riguarda le attivita' esercitate 'nell'esercizio' delle funzioni ispettive; pertanto gli avvisi di accertamento potevano essere formati come documenti informatici e sottoscritti con firma digitale; b) la copia cartacea attestata conforme ai sensi dell'art. 23 CAD ha efficacia probatoria pari all'originale informatico, perciò la notificazione della copia analogica munita di attestazione era legittima; c) la possibilita' di notificare via PEC gli atti impositivi e' stata introdotta dal 1.7.2017, ma prima di tale data la notifica della copia cartacea conforme era corretta; d) inoltre, ove l'atto sia comunque giunto a conoscenza del destinatario, la nullita' della notifica puo' essere sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c. La sentenza di merito e' stata cassata e la causa rinviata.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973
Art. 60: introdotta la possibilita' di notificare avvisi di accertamento via PEC (comma 6) con efficacia dal 1.7.2017; art. 42 regolamenta profili procedurali degli accertamenti.
Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005)
art. 2, comma 6 (testo vigente 14.9.2016 - 26.1.2018); art. 2 comma 6-bis (introdotto dal D.Lgs. 217/2017); art. 23; art. 40
Art. 2 comma 6: esenzione dall'applicazione del CAD limitata alle attivita' 'nell'esercizio' delle funzioni ispettive; la Corte interpreta che gli atti impositivi 'all'esito' non rientrano nell'esenzione e quindi possono essere documenti informatici sottoscritti digitalmente. Art. 23: le copie analogiche attestate conformi al documento informatico hanno efficacia probatoria dell'originale. Art. 40: le PA formano gli originali con mezzi informatici secondo le regole tecniche.
Legge n. 311 del 2014
Prevede possibilita' di firma a stampa per atti derivanti da procedure automatizzate; non estendibile in generale agli avvisi di accertamento non derivanti da procedure esclusivamente automatizzate.
Decreto Legislativo n. 179 del 2016
art. 2, entrato in vigore 14.9.2016
Ha modificato il CAD; la Corte analizza la portata della modifica e conclude che non vieta la formazione informatica e la firma digitale degli avvisi di accertamento.
Decreto Legislativo n. 217 del 2017
art. 2 (introduzione comma 6-bis), entrato in vigore 27.1.2018
Ha esplicitato l'applicabilita' del CAD agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e sanzioni tributarie; la Corte la considera conferma dell'interpretazione che distingue atti impositivi dalle attivita' ispettive.
Decreto Legge n. 193 del 2016
Ha introdotto la possibilita' di notificare via PEC gli avvisi di accertamento; rilevante nel quadro temporale per stabilire da quando la PEC puo' essere utilizzata.
Codice di Procedura Civile
art. 156 c.p.c.; art. 137 c.p.c.
Art. 156 c.p.c. comma 3: principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo quando il destinatario e' venuto a conoscenza dell'atto; la Corte ne fa applicazione per escludere effetti nullificanti della notificazione viziata se l'atto e' pervenuto comunque alla conoscenza.
Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS)
entrato in vigore 17.9.2014; applicabile dal 1.7.2016
Ha imposto regole comuni sugli strumenti di identificazione e firma elettronica in ambito UE, contribuendo alla regola generale di digitalizzazione degli atti amministrativi.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra attivita' ispettive/di verifica (accessi, ispezioni, verifiche) e l'adozione di atti impositivi 'all'esito' delle stesse: l'esenzione del CAD riguarda le prime 'nell'esercizio' e non automaticamente gli atti impositivi conseguenti.
- Gli avvisi di accertamento possono essere formati come documenti informatici e sottoscritti con firma digitale se la normativa e il quadro temporale lo consentono; valutare la data di emissione rispetto alle modifiche legislative (14.9.2016; 27.1.2018; 1.7.2017).
- Una copia analogica di un documento informatico, munita di attestazione di conformita' da pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 23 CAD, ha efficacia probatoria pari all'originale e puo' essere legittimamente notificata con le regole ordinarie se la notificazione telematica non era ancora prevista o utilizzabile.
- La possibilita' di notificare via PEC gli atti impositivi e' disciplinata temporalmente: verificare se l'atto e' stato notificato dopo l'entrata in vigore delle norme che lo consentono (1.7.2017) per stabilire la correttezza della modalita' scelta.
- Anche in presenza di irregolarita' nella notifica, va considerato se l'atto sia comunque venuto a conoscenza del destinatario: in tal caso la nullita' puo' essere sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
- In caso di controversia, esaminare sempre la combinazione tra forma dell'atto (informatico vs analogico), tipo di sottoscrizione (digitale, firma a stampa), modalita' di notifica e il quadro normativo applicabile alla data di emissione/ notifica.
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