Cassazione Penale, Sentenza n. 26145/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato la sentenza del Tribunale di Enna che aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti degli imputati per il reato di furto di energia elettrica (artt. 624, 625 n.2 c.p.), sostenendo che il giudice aveva precluso al pubblico ministero, alla prima udienza utile dopo la riforma (Decr. Lgs. n.150/2022), la formulazione di una contestazione suppletiva relativa all'aggravante prevista dall'art. 625 n.7 c.p. (commissione del fatto su cosa destinata a pubblico servizio). In subordine il Procuratore ha sostenuto che la natura di "bene destinato a pubblico servizio" risultava comunque già evincibile dal contenuto fattuale dell'imputazione (contestazione in fatto) e pertanto l'aggravante doveva ritenersi già contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il giudice di primo grado ha commesso una nullità assoluta impedendo al pubblico ministero di esercitare la propria potestà di modificazione/integrazione dell'imputazione, prerogativa esclusiva del pubblico ministero (salvo il caso di "fatto nuovo" per cui è necessaria autorizzazione). Inoltre, la Corte ha ritenuto che, a prescindere dall'impedimento, il contenuto fattuale dell'imputazione (allaccio diretto abusivo alla rete ENEL e modalità tecniche dell'operazione) era idoneo a rendere chiaro l'addebito di un furto su cosa destinata a pubblico servizio, sicché l'aggravante poteva considerarsi contestata per "in fatto". In esito la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Enna.
Norme richiamate
Codice penale, art. 624
Definisce il delitto di furto; la Corte ha ritenuto che il fatto contestato rientrasse nel novero del furto di energia elettrica
Codice penale, art. 625 n.2
Riferimento alla forma aggravata del furto contestata agli imputati (aggravante legata a modalità/strumenti), parte della imputazione originaria
Codice penale, art. 625 n.7
Aggravante per il furto commesso su cosa destinata a pubblico servizio; al centro della contestazione suppletiva che il PM voleva aggiungere e che la Corte ha ritenuto potesse essere già desunta dagli elementi fattuali
Decreto Legislativo n.150/2022, art. 2 comma 1 lett. i) e art. 85
Ha modificato la procedibilità del delitto di furto rendendolo procedibile a querela salvo alcune eccezioni (tra cui l'art. 625 comma 1 n.7); la disciplina transitoria (art.85) fissa il termine di querela a decorrere dal 30/12/2022 quando la persona offesa avesse già avuto notizia del fatto
Codice di procedura penale, art. 516 e seguenti (516-518)
Regolano la possibilità per il pubblico ministero di modificare o integrare l'imputazione; la Corte ha ribadito che il PM è titolare esclusivo dell'azione penale e può modificare l'imputazione nel corso del processo salvo il caso di "fatto nuovo" (art.518) per il quale è necessaria autorizzazione del giudice
Codice di procedura penale, art. 517
Norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla contestazione suppletiva; la Corte ha ricordato che l'iniziativa del PM di integrare l'incolpazione non richiede il nulla osta del giudice se non per i fatti nuovi
Codice di procedura penale, art. 178 lett. b) e art. 179 comma 1
Norme sulla nullità: la Corte ha qualificato come nullità assoluta la decisione che ha impedito al PM di esercitare la sua iniziativa nell'azione penale, rilevabile in ogni stato e grado
Costituzione, art. 112
Richiamato dalla Corte per riaffermare la copertura costituzionale della potestà del pubblico ministero nell'azione penale
Massime di principio
- Il pubblico ministero è il dominus dell'azione penale e ha la facoltà/dovere di modificare o integrare l'imputazione nel dibattimento; il giudice non può impedire l'esercizio di tale facoltà salvo che si tratti di "fatto nuovo" per il quale l'intervento giudiziale è richiesto
- La contestazione dell'aggravante può essere valida anche per "contestazione in fatto": non è sempre necessaria la citazione letterale dell'articolo di legge se dal tenore fattuale dell'imputazione risultano in modo chiaro e univoco gli elementi costitutivi dell'aggravante
- Quando una norma di riforma cambia la procedibilità del reato (es. querela vs ufficio), occorre valutare la disciplina transitoria: per reati commessi prima dell'entrata in vigore la decorrenza del termine di querela può essere sospesa fino alla data indicata dalla norma transitoria
- La preclusione illegittima dell'iniziativa del PM può determinare una nullità assoluta rilevabile in ogni grado e può comportare l'annullamento della sentenza impugnata
- In caso di ricorso per cassazione per temi di nullità processuale che attengono all'azione penale del PM, la Corte può annullare senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente per le ulteriori determinazioni
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