Cassazione Civile, Ordinanza n. 21568/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
Un tribunale aveva ingiunto all'azienda sanitaria di pagare alla struttura privata somme dovute per prestazioni sanitarie rese in più annualità, oltre agli interessi. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione eccependo la prescrizione del credito e, in subordine, l'avvenuto pagamento. Il tribunale aveva accolto l'eccezione e revocato il decreto ingiuntivo; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo applicabile la prescrizione quinquennale dell'art. 2948, n. 4, c.c. La società ricorrente ha denunciato in cassazione violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948, n. 4, c.c., sostenendo che il credito per prestazioni sanitarie non fosse una prestazione periodica automatica, ma un credito da rimborsare solo dopo presentazione di rendiconti e controlli, quindi soggetto alla prescrizione ordinaria decennale. La resistente ha depositato controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo erronea l'applicazione della prescrizione breve quinquennale. Ha affermato che i crediti per prestazioni sanitarie rese da struttura accreditata non sono assimilabili alle obbligazioni periodiche o di durata ex art. 2948, n. 4, c.c., perché il pagamento non è automatico per il solo decorso del tempo, ma presuppone ogni volta la presentazione del rendiconto e i controlli amministrativi e contabili; pertanto si applica la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2946 c.c.
costituisce il termine prescrizionale ordinario applicabile quando non ricorrono i presupposti della prescrizione breve ex art. 2948, n. 4, c.c.
art. 2948, n. 4, c.c.
si applica solo alle obbligazioni periodiche o di durata caratterizzate da pluralità e periodicità delle prestazioni e dall'automaticità dell'adempimento, non ai crediti che richiedono rendicontazione e controlli per divenire esigibili.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
è richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memoria.
d.lgs. n. 502 del 1999
è richiamato come fonte del sistema di accreditamento istituzionale e del pagamento a singola prestazione nel settore sanitario.
circolare n. 911 del 27 gennaio 1997
regolava ratione temporis i rapporti tra struttura privata e azienda sanitaria, prevedendo termini per la presentazione delle note di addebito e per il pagamento.
circolare prot. n. 15 dip/01600 del 17 maggio 2001
richiamata dalla corte d'appello per sostenere termini di liquidazione e contestazione, ma la Cassazione fonda la decisione soprattutto sul carattere non automatico del pagamento.
Massime di principio
- La prescrizione quinquennale dell'art. 2948, n. 4, c.c. riguarda soltanto le obbligazioni periodiche o di durata in cui la prestazione si ripete nel tempo con carattere di automaticità e con scadenza annuale o inferiore.
- Non è sufficiente, per applicare la prescrizione breve, che il credito sia periodicamente rendicontato o liquidato: occorre che il debito sia già esigibile per effetto del solo decorso del tempo, senza ulteriori attività costitutive o verifiche.
- Quando il pagamento è subordinato alla presentazione di rendiconti, note di addebito o controlli amministrativi e contabili, il credito non si considera automaticamente liquido ed esigibile e resta soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
- Nel settore dell'accreditamento sanitario, il sistema di pagamento per singola prestazione e i controlli qualitativi e contabili escludono, di regola, la riconducibilità del credito alla categoria delle obbligazioni periodiche automaticamente esigibili.
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