Sentenza del 05/08/2015 n. 16434 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE - Finanziamenti e sovvenzioni pubbliche - Agevolazioni a favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese - Contributi in conto impianti in virtù del d.l. n. 415 del 1992 - Sopravvenienze attive - Esclusione - Deducibilità - Modalità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il trattamento fiscale dei contributi pubblici concessi ai sensi del d.l. n. 415/1992, convertito nella legge n. 488/1992, destinati all'acquisto di beni strumentali. L'Amministrazione sosteneva che le somme dovessero essere qualificate come contributi in conto capitale e tassate per cassa, nell'anno dell'incasso o nei successivi esercizi. Il contribuente sosteneva invece che si trattasse di contributi in conto impianti, da imputare secondo il principio di competenza e in correlazione con le quote di ammortamento dei beni finanziati, lamentando un'eccedenza d'imposta e chiedendo il rimborso di IRPEF, IRAP e addizionali per gli anni 1997, 1998 e 1999.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione attiva, poiché il Ministero non era stato parte del giudizio d'appello. Ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate solo limitatamente all'anno 1997: per la disciplina allora vigente, il contributo doveva essere tassato secondo il principio di cassa, nell'anno dell'erogazione. Per gli anni 1998 e 1999, invece, ha riconosciuto che i contributi erano contributi in conto impianti, esclusi dalle sopravvenienze attive, e che dovevano concorrere alla formazione del reddito nella stessa misura delle quote di ammortamento dei beni finanziati. La sentenza è stata quindi cassata parzialmente e il ricorso del contribuente è stato accolto limitatamente agli anni 1998 e 1999. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 55, comma 3, lett. b), d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), testo vigente fino al 31 dicembre 1997
Sono considerati sopravvenienze attive i proventi in danaro conseguiti a titolo di contributo; tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono incassati o, a scelta, in quote costanti nell'esercizio di incasso e nei successivi, non oltre il quarto.
Per i contributi incassati nel 1997, la disciplina applicabile imponeva la tassazione secondo il principio di cassa, anche se il contributo era destinato a finanziare beni strumentali.
Art. 55, comma 3, lett. b), d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), testo vigente dal 1° gennaio 1998
Sono escluse dalle sopravvenienze attive le somme conseguite a titolo di contributo per l'acquisto di beni ammortizzabili.
I contributi in conto impianti non sono sopravvenienze attive e devono essere imputati al reddito in correlazione con la deduzione delle quote di ammortamento dei beni cui si riferiscono.
D.L. n. 415/1992, convertito con modificazioni nella legge n. 488/1992
Costituisce la base normativa delle agevolazioni pubbliche per gli investimenti produttivi nelle aree depresse del Paese.
D.M. n. 527/1995, artt. 6, 7, 8 e 10
Disciplina la concessione provvisoria e definitiva, l'erogazione, la possibile revoca e le modalità di utilizzo dei contributi. La concessione provvisoria, una volta adottata all'esito della graduatoria, fa sorgere un diritto dell'impresa al finanziamento, subordinato alla realizzazione degli investimenti e agli eventuali controlli previsti.
Art. 111, comma 3, c.p.c.
È stato applicato per rilevare l'estromissione implicita del Ministero, sostituito dall'Agenzia delle Entrate nella gestione dei rapporti tributari pendenti.
Massime di principio
- La qualificazione del contributo dipende dalla sua destinazione concreta: se è vincolato all'acquisto o alla costruzione di beni strumentali, è normalmente un contributo in conto impianti; se serve genericamente a rafforzare il patrimonio dell'impresa, può essere un contributo in conto capitale.
- Per i contributi in conto impianti, la tassazione deve seguire la competenza economica collegata all'ammortamento dei beni finanziati, evitando che il contributo sia tassato integralmente prima o indipendentemente dalla deduzione dei relativi costi.
- La disciplina fiscale applicabile deve essere individuata in base all'anno d'imposta e alla data di incasso, poiché modifiche normative intervenute nel tempo possono determinare regimi diversi, come accaduto per il 1997 rispetto agli anni 1998 e 1999.
- L'erogazione provvisoria di un contributo pubblico può già far sorgere il diritto dell'impresa alla relativa somma, anche se resta possibile la revoca in caso di mancata realizzazione dell'investimento o di violazione delle condizioni.
- In presenza di una contestazione fiscale, è essenziale documentare il vincolo di destinazione del contributo, i beni finanziati, l'effettiva realizzazione dell'investimento e la correlazione tra contributo e quote di ammortamento.
- Un rimborso fiscale può essere riconosciuto quando l'imputazione del contributo e dei costi determina una duplicazione d'imposta; tuttavia, il risultato può variare per ciascun anno in funzione della normativa temporalmente applicabile.
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