Cassazione Penale, Sentenza n. 36166/2025 del 06/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bologna che confermava, in parte, la condanna per il reato di minaccia aggravata (capo A) e assolveva dagli delitti in materia di armi (capo B). Sono stati proposti due motivi principali: (i) motivo comune a entrambi, denunciato come "travisamento del fatto" in punto di responsabilità (rilevato dalla Corte di legittimità come inammissibile in quanto mira a una rivalutazione del materiale probatorio); (ii) motivo proposto solo da Montanaro Giuseppe, consistente nell'eccepire l'intervenuta prescrizione del reato anteriore alla sentenza di appello (ritenuto ammissibile e fondato dalla Corte di cassazione).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo sul travisamento del fatto (va ricognizione del probatorio di merito non ammessa). Ha invece accolto il motivo di Montanaro Giuseppe sulla prescrizione: il reato commesso il 19/04/2017 ha raggiunto il termine massimo di prescrizione il 19/10/2024 senza periodi di sospensione, pertanto, ai fini penali, il reato è estinto e la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio nei suoi confronti. Per Montanaro Francesco il ricorso è stato dichiarato inammissibile; egli è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Le statuizioni civili restano ferme ai sensi dell'art. 578 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Consente il motivo di cassazione relativo all'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata; applicato per ammettere il tema della prescrizione in Cassazione.
art. 99 cod. pen. (quarto comma)
Riferito alla recidiva: la recidiva è stata applicata a carico di Montanaro Francesco in sede di merito e valutata nella determinazione della pena.
art. 578 cod. proc. pen.
Stabilisce la permanenza delle statuizioni civili anche quando il giudicato penale subisce modifiche per cause diverse dalla responsabilità; la Corte ha confermato la loro permanenza nonostante l'annullamento per prescrizione nei soli effetti penali.
Cass. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare l'ammissibilità, in Cassazione, del motivo che deduca l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La prescrizione del reato può essere sollevata e valutata in Cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.: se il termine prescrizionale è maturato prima della sentenza di merito impugnata e non risultano sospensioni, la Corte di cassazione può dichiarare l'estinzione del reato e annullare la sentenza senza rinvio per gli effetti penali.
- I motivi che si limitano a contestare la valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito (c.d. "travisamento del fatto" inteso come mera rivalutazione della prova) sono frequentemente dichiarati inammissibili in Cassazione perché attengono alla sfera della prudente valutazione del merito e non a vizi di diritto.
- L'annullamento per prescrizione incide sugli effetti penali ma non obbligatoriamente sulle pretese civili: le statuizioni civili possono rimanere ferme ai sensi dell'art. 578 c.p.p., salvo diversa pronuncia.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere sanzionata con condanna alle spese processuali e con esborso a favore della Cassa delle ammende; pertanto valutare con attenzione i presupposti di ammissibilità prima di proporre ricorso in Cassazione.
- Nel calcolo della prescrizione è fondamentale individuare la data del fatto, la durata massima della prescrizione applicabile e verificare l'assenza di periodi di sospensione/interruzione: errori o omissioni in questa valutazione possono determinare l'accoglimento o il rigetto del motivo.
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