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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41538/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva vizio di motivazione: la Corte territoriale avrebbe affermato genericamente che il titolo di studio (maturità classica e laurea in economia e commercio) poteva influire sull'ammissione ad attività carcerarie, senza indicare quali attività né dimostrare la rilevanza concreta della dichiarazione ai fini di un trattamento carcerario più favorevole; contestava quindi la qualificazione penale e l'accertamento dell'offensività del fatto

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio dell'offensività in concreto applicabile anche ai delitti di falso: per integrare il reato di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali è necessario che la dichiarazione sia rilevante rispetto alla funzione o al servizio del destinatario (o di chi poi verrà a conoscenza dell'informazione). Ha quindi giudicato la motivazione della Corte d'appello generica e insufficiente, avendo quest'ultima omesso di indicare in concreto in che modo il titolo di studio avrebbe inciso sull'ammissione a specifiche attività carcerarie. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo esame, con piena autonomia valutativa sui profili di offensività

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    Articolo richiamato in quanto la sentenza di primo grado aveva usato tale qualificazione; la Corte nazionale ricorda che la sola configurazione materiale del fatto non basta senza offensività concreta

  • art. 496 cod. pen.

    Reato in cui la Corte d'appello ha riformulato l'imputazione; la Cassazione esamina gli elementi di offensività necessari per l'affermazione della responsabilità

  • Sez. 5, n. 16725 del 30/03/2016 (De Donato)

    Giurisprudenza che afferma la necessità della rilevanza della dichiarazione rispetto alla funzione del destinatario dell'informazione

  • Sez. 5, n. 23353 del 01/04/2022 (Denti)

    Richiama che rileva anche la possibile propagazione dell'informazione ai soggetti cui poi essa verrà trasmessa

  • Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008 (Di Salvia)

    Sancisce il principio interpretativo generale dell'offensività in concreto come criterio applicativo del giudice

  • Corte Cost. n. 265/2005 e giurisprudenza costituzionale correlata

    Conferma che il principio di offensività opera su piano astratto e concreto e che il giudice deve accertare la lesione o il pericolo concreto del bene protetto

  • art. 275 codice Zanardelli (richiamato storicamente)

    Citato per spiegare l'evoluzione normativa e la precedente formula che legava il falso alla provocazione di un nocumento; la Corte utilizza tale riferimento storico per giustificare l'esigenza di offensività concreta

  • legge sull'ordinamento penitenziario (richiamata nella decisione impugnata)

    La decisione impugnata aveva genericamente affermato la rilevanza del titolo di studio nel contesto carcerario, ma la Cassazione osserva che nella legge non sono indicate norme che automaticamente rendano il titolo di studio determinante per un trattamento più favorevole; occorre dimostrare la correlazione fattuale

Massime di principio

  • Per i reati di falso e per le false dichiarazioni su qualità personali è necessario accertare l'offensività in concreto: non basta la mera falsità materiale della dichiarazione
  • La dichiarazione è penalmente rilevante solo se è funzionalmente significativa rispetto all'attività o al servizio del destinatario dell'informazione o rispetto ai soggetti cui l'informazione verrà poi trasmessa
  • Affermazioni generiche del giudice circa la possibile utilità di una qualifica (es. titolo di studio) non sono sufficienti; il giudice deve indicare in modo specifico in che modo la menzogna ha potuto produrre un vantaggio o mettere in pericolo il bene tutelato
  • In situazioni analoghe la difesa può ottenere l'annullamento o il rinvio se dimostra che manca un nesso concreto tra la dichiarazione falsa e un concreto vantaggio o rischio per la fede pubblica o per il destinatario
  • Il rinvio ad altro giudice impone una nuova valutazione autonoma sull'offensività: il giudice di merito dovrà motivare puntualmente e, se del caso, indicare esempi o prove che colleghino il contenuto falso a effetti reali

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