Sentenza n. 35/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 214/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 1339/2024 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, pubblicata in data 01.02.2025, notificata il 05.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di euro 1.000,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 214/2025 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero il 5 febbraio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero all'emissione in favore della docente della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, con accredito di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi euro 1.000,00. L'Amministrazione non aveva dato esecuzione al comando giudiziale, salvo il pagamento delle spese legali. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese processuali.
La decisione
Il TAR ha verificato che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato al Ministero e che il ricorso per ottemperanza era stato notificato dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi accolto la domanda e ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal titolo esecutivo. Il TAR ha nominato sin d'ora, per l'eventuale persistente inottemperanza, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi ordinari, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e il pagamento in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione dell'importo è stata motivata dalla natura seriale e standardizzata del contenzioso.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale specificamente richiamata per la decisione del giudizio di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la disposizione richiamata nel titolo esecutivo quale fondamento del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato [...] completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere l'esecuzione e, nel caso concreto, il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Consente, secondo la sentenza, il ricorso al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, ai fini dell'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata all'amministrazione soccombente, non sia stata eseguita e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione dei titoli giudiziali comportanti obblighi di pagamento a carico delle amministrazioni statali.
- In sede di ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il comando contenuto nel titolo giudiziale entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega ad altro dirigente territorialmente competente, e deve adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro il termine stabilito dal giudice.
- In caso di incapienza dei fondi ordinari dell'amministrazione soccombente, l'esecuzione del giudicato può avvenire mediante ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando il contenzioso seriale comporta attività difensiva altamente ripetitiva e standardizzata, il giudice può ridurre equitativamente la liquidazione dei compensi processuali, pur ponendo le spese a carico dell'amministrazione soccombente.
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