Cassazione Penale, Sentenza n. 35913/2025 del 04/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Imonitie impugnava la conferma della condanna per false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza. I motivi di ricorso erano: 1) la censura di incompatibilità del requisito della "residenza decennale" con diritto UE e art.136 Cost., in seguito alla pronuncia della CGUE del 29/07/2024; 2) la mancata prova che la dichiarazione falsa fosse attribuibile direttamente all'imputato (assenza di firma/dichiarazione telematica riconducibile a lui) e che la domanda fosse stata inoltrata da lui e non da un intermediario; 3) la rilevanza della presunta scarsa conoscenza della lingua italiana e dell'erroneo operato dell'intermediario (CAF) a giustificazione dell'errore; 4) la mancata valutazione, da parte della Corte territoriale, della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato in gran parte e inammissibile in altri punti. Ha ribadito il principio che la norma sanzionatrice dell'art.7, comma 1, d.l. n.4/2019 è compatibile con principi costituzionali e sovranazionali se il requisito della precedente residenza è limitato a cinque anni (richiamando la sentenza della Corte costituzionale n.31/2025 e la giurisprudenza della Sezione). Nel caso concreto risultava accertato che alla data della domanda l'imputato era residente in Italia da poco più di tre anni, pertanto non aveva il requisito minimo. I motivi relativi all'attribuzione della dichiarazione e all'uso dell'intermediario sono stati ritenuti inammissibili o infondati: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato l'attribuzione della domanda all'imputato (accessi con credenziali, percezione delle somme senza opposizione) e l'eventuale intervento di un intermediario non esclude la responsabilità dell'autocertificante. La questione della lingua italiana è stata introdotta tardivamente e senza prova, quindi inammissibile; la richiesta di applicazione dell'art.131-bis era generica e perciò inammissibile. Conseguenza pratica: conferma della condanna (1 anno e 4 mesi) e del provvedimento di trasmissione della sentenza all'INPS per la revoca del beneficio e la restituzione delle somme.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n.4, conv. con modificazioni dalla l. 28 marzo 2019, n.26
sanziona penalmente la non rispondenza al vero delle dichiarazioni del richiedente riguardanti la propria precedente residenza
La Corte ha ritenuto compatibile la disposizione con i principi costituzionali e sovranazionali purché il requisito della precedente residenza sia interpretato nella versione ridotta a cinque anni, secondo l'indirizzo della Corte costituzionale; dunque la falsità sulla residenza necessaria per fruire del beneficio può integrare il reato
art. 73, commi 3 e 10, d.l. n.4/2019
trasmissione della sentenza all'INPS territorialmente competente per la revoca del beneficio e la restituzione delle somme
Dispositivo applicato per disporre la comunicazione all'INPS affinché venga revocato il beneficio e richieste le somme indebitamente percepite
sentenza Corte di Giustizia UE (CGUE) 29 luglio 2024, cause riunite C-112/22 e C-223/22
la clausola che richiede dieci anni di residenza e la sanzione penale per false dichiarazioni su tale requisito sono incompatibili con il diritto dell'Unione
La Corte di cassazione prende atto del pronunciamento della CGUE ma interpreta il suo effetto in combinato con l'intervento della Corte costituzionale che ha ridotto il requisito a cinque anni; la CGUE non ha valutato l'ipotesi di requisito più breve
sentenza Corte costituzionale n.31 del 20 marzo 2025
riduzione del requisito di residenza e valutazione della natura dell'istituto del reddito di cittadinanza
La Corte costituzionale ha ritenuto compatibile con l'assetto costituzionale un requisito di residenza limitato a cinque anni, consentendo la punibilità per false dichiarazioni rispetto a tale requisito; la Cassazione si uniforma a tale lettura
art. 530 cod.proc.pen.
disciplina l'assoluzione per non essere il fatto previsto dalla legge come reato o per non aver commesso il fatto, nonché le ipotesi in subordine
Il ricorrente chiedeva l'assoluzione piena o ai sensi dei commi 2 e 3; la Corte ha ritenuto inapplicabili tali ipotesi alla luce degli accertamenti di fatto e della prova di residenza inferiore al minimo previsto
art. 194, comma 3, cod.proc.pen.
onere della prova in relazione alle dichiarazioni rese
La Corte territoriale ha valutato gli elementi probatori (accessi telematici, percezione delle somme) come sufficienti a ricollegare la domanda all'imputato; in cassazione le obiezioni sulla prova di attribuzione sono state ritenute ripetitive o inammissibili
art. 131-bis cod.pen.
esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
La richiesta di applicazione dell'istituto era generica e priva di argomentazione probatoria specifica; la Corte ne ha dichiarato l'inammissibilità per genericità
art. 598-bis, art.129 cod.proc.pen.
norme processuali e sanzioni accessorie (richiamate nei motivi)
Richiamate nelle doglianze ma non hanno inciso sull'esito in mancanza di specifiche argomentazioni idonee a modificarlo
Massime di principio
- Dopo la pronuncia della CGUE, la valutazione della compatibilità del requisito di residenza può passare attraverso un adeguamento interno (es. riduzione a cinque anni) deciso dalla Corte costituzionale; la limitazione temporale può rendere lecita la sanzione penale per false dichiarazioni nei termini indicati dalla Corte costituzionale
- Per contestare l'attribuzione di una dichiarazione telematica è necessario produrre elementi concreti e specifici che dimostrino che la domanda non è stata materialmente imputabile al richiedente; mere ipotesi sull'intervento di un intermediario non bastano
- L'uso di un intermediario autorizzato non esclude automaticamente la responsabilità penale dell'autocertificante: gli obblighi informativi gravano sul dichiarante e la prova di riconducibilità della domanda al soggetto è determinante
- L'ignoranza della legge o la limitata conoscenza della lingua italiana non escludono di regola il dolo per la falsa autocertificazione sulla residenza; per far valere tale circostanza occorrono prove specifiche e non deduzioni tardive
- Motivi introdotti per la prima volta in cassazione o ripetizioni pedisseque di motivi già disattesi in appello sono inammissibili: la cassazione richiede critica argomentata e confronto puntuale con le motivazioni della sentenza impugnata
- La richiesta di applicazione dell'art.131-bis cod.pen. deve essere formulata con argomentazione specifica e contestualizzata; le domande generiche o prive di analisi probatoria non vengono valutate e sono considerate inammissibili
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