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Provvedimento

Deliberazione n. 363 del 14/05/2026

Provvedimento del 14 maggio 2026

Garante Privacy363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito di una segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, il Garante ha ratificato le determinazioni urgenti adottate il 4 maggio 2026 nei confronti dei gestori delle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e YouTube. Le misure impongono il blocco immediato della diffusione del materiale sessualmente esplicito segnalato, trasmesso in formato hash, nonché la conservazione per dodici mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, con cautele volte a impedire l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica delle misure d’urgenza imposte ai gestori di Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e YouTube per impedire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito riguardante una persona interessata.

Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante, delle misure urgenti adottate nei confronti dei gestori di Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e YouTube a seguito di una segnalazione relativa al possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Segnalazione e quadro normativo

La persona interessata ha presentato una segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. Tale disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che materiale audio, fotografico, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, riguardanti la persona segnalante e destinati a rimanere privati, possano essere diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso dell’interessato.

L’art. 144-bis del Codice prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy.

Misure urgenti adottate il 4 maggio 2026

Verificata la compatibilità della segnalazione con i presupposti dell’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 219-222 del 4 maggio 2026, ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1 del 4 aprile 2019, come introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022.

Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 4 maggio 2026.

Destinatari e contenuto degli obblighi

Le misure sono state rivolte a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland, in relazione alle piattaforme indicate nella segnalazione.

Gli obblighi imposti comprendevano:

  • l’immediata adozione di misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
  • l’utilizzo del materiale trasmesso in formato hash, quale elemento per consentire l’individuazione e il blocco delle eventuali copie del contenuto sulle piattaforme;
  • la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme esclusivamente per finalità probatorie;
  • la conservazione per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate per garantire tale protezione.

Ratifica da parte del Garante

Dopo aver esaminato le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione acquisita agli atti, il Garante ha ratificato le determinazioni nn. 219-222 del 4 maggio 2026.

La ratifica è stata disposta ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento conferma quindi le misure urgenti adottate dal dirigente nei confronti dei gestori delle piattaforme coinvolte.

Sanzioni e ulteriori provvedimenti

Il testo esaminato non dispone sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 83 GDPR e non indica ulteriori contestazioni di illecito amministrativo. Il contenuto del provvedimento è limitato alla ratifica delle misure urgenti preventive e probatorie adottate ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.

Punti principali

Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy

La persona interessata ha segnalato il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, potessero essere diffusi senza consenso sulle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e YouTube.

Intervento urgente del dirigente competente

Il 4 maggio 2026 il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in via d’urgenza, le determinazioni nn. 219-222, ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019.

Blocco della diffusione del materiale

A Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland è stata ingiunta l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.

Conservazione probatoria per dodici mesi

Le società sono state inoltre obbligate a conservare, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, l’eventuale materiale della segnalazione acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie e mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica del Garante

Con il provvedimento del 14 maggio 2026, il Garante ha ratificato le determinazioni urgenti adottate dal dirigente, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Come è indicizzato

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