Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19786/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'istanza di rimborso presentata da un ex dipendente regionale per ottenere la restituzione di parte della ritenuta Irpef applicata sull'indennità di buonuscita. Il contribuente sosteneva che, nella determinazione della quota imponibile, dovesse applicarsi una detrazione del 55,56% e non del 24% operato dall'Amministrazione, con conseguente riduzione dell'aliquota media di tassazione. L'Amministrazione aveva opposto silenzio-rifiuto, poi annullato in primo grado; la CTR aveva confermato l'accoglimento ritenendo applicabile l'art. 20, comma 6, della l.r. Sicilia n. 21/2003, che salva per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2003 le modalità di calcolo regionali previgenti, in base alle quali l'abbattimento della base imponibile era del 50%. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del d.P.R. n. 917/1986, dell'art. 30 l.r. n. 2/1962 e dell'art. 11 l.r. n. 11/1988, sostenendo che la normativa regionale richiamata dalla CTR non avrebbe potuto incidere sul criterio di abbattimento, limitandosi a regolare le liquidazioni successive al 1° gennaio 2004 e non già le posizioni maturate in precedenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la censura. Ha interpretato l'art. 20, comma 6, della l.r. Sicilia n. 21/2003 come norma di salvaguardia che, per i dipendenti collocati a riposo prima del 1° gennaio 2004, mantiene applicabile il previgente sistema regionale di calcolo della buonuscita per la quota maturata fino al 31 dicembre 2003. Poiché tale sistema prevedeva un abbattimento della base imponibile del 50%, coerente con il riparto paritario dei contributi tra lavoratore e datore di lavoro, la sentenza impugnata è stata confermata. Il ricorso dell'Agenzia delle entrate è stato rigettato; le spese sono state poste a carico della ricorrente. La Corte ha inoltre escluso la debenza dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato, perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica assistita dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 17 d.P.R. 27 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Richiamato quale norma della disciplina fiscale applicabile alla tassazione dell'indennità di buonuscita, ma ritenuto non violato dalla decisione di merito alla luce della corretta applicazione del regime regionale di salvaguardia.

  • art. 30 l.r. Sicilia n. 2 del 1962

    Richiamato dalla ricorrente come base del previgente sistema regionale di calcolo della buonuscita.

  • art. 11 l.r. Sicilia n. 11 del 1988

    Richiamato dalla ricorrente come parte della disciplina regionale previgente in materia di trattamento di quiescenza.

  • art. 20, comma 6, l.r. Sicilia n. 21 del 2003

    "A decorrere dal 1° gennaio 2004 le modalità di calcolo relative alla liquidazione dell'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti della Regione sono regolate dalle disposizioni statali che disciplinano la materia, fatta salva la quota di liquidazione spettante per l'anzianità maturata al 31 dicembre 2003, per la quale continuano ad applicarsi le modalità di calcolo regionali previgenti, con riferimento alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo"

    È stata letta come clausola di salvaguardia per i dipendenti regionali collocati a riposo prima del 1° gennaio 2004 o comunque per la quota maturata fino al 31 dicembre 2003, con mantenimento del precedente sistema regionale di calcolo.

Massime di principio

  • Quando una norma regionale successiva prevede l'applicazione delle disposizioni statali per il futuro ma fa salva la quota di trattamento maturata fino a una certa data, tale clausola di salvaguardia impone di applicare alle anzianità pregresse il sistema di calcolo previgente, se chiaramente richiamato dalla legge.
  • In materia di tassazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti regionali, l'abbattimento della base imponibile deve essere coerente con la proporzione dei contributi effettivamente posti a carico delle parti nel sistema previdenziale applicabile alla quota maturata.
  • La censura di violazione di legge è infondata quando il giudice di merito abbia interpretato la disciplina speciale in modo conforme al suo tenore letterale e alla sua collocazione nel sistema, senza travisare il rapporto tra normativa statale e salvaguardia regionale.
  • Non spetta l'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato nei confronti di un'amministrazione pubblica rappresentata dall'Avvocatura generale dello Stato, quando risulti soccombente in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.