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Sentenza

Sentenza n. 2338/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determina Dirigenziale - Servizio Urbanistica - n. 20 del 17/02/2025, non comunicata, con la quale il Comune di Benevento ha annullato in autotutela i Permessi di Costruire nn. 3168/2020 e 3510/2022 rilasciati alla ricorrente.

Giustizia amministrativa202501865

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina dirigenziale con cui il Comune di Benevento ha annullato in autotutela i Permessi di Costruire n. 3168/2020 e n. 3510/2022

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'annullamento in autotutela dei due permessi di costruire, deducendo la violazione degli artt. 1 e 21-nonies della l. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e dei principi di buona amministrazione e leale collaborazione, nonché eccesso di potere per errore nei presupposti e sviamento. In particolare, ha sostenuto che il permesso n. 3168/2020 non esistesse più perché sostituito dal permesso n. 3510/2022; che l'annullamento fosse intervenuto oltre il termine di dodici mesi senza una falsa rappresentazione dei fatti idonea a consentire il superamento del termine; che i permessi non fossero difformi dal piano di lottizzazione; e che il Comune non avesse indicato uno specifico interesse pubblico né comparato tale interesse con quello della titolare dei permessi. La ricorrente ha inoltre sostenuto che il piano di lottizzazione fosse ormai decaduto al momento del rilascio del permesso n. 3510/2022, con conseguente venir meno dei relativi vincoli.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo infondata anche l'eccezione comunale di carenza di interesse, poiché la ricorrente era promissaria alienante dell'area. Ha ritenuto corretto l'annullamento riferito a entrambi i permessi, poiché il permesso n. 3510/2022 era stato rilasciato in variante del precedente e ne mutava i presupposti e i vizi. Il Collegio ha ravvisato una falsa o comunque fuorviante rappresentazione della situazione urbanistica: nella domanda relativa al permesso n. 3168/2020 l'area era stata indicata come libera e suscettibile di nuova edificazione, mentre essa costituiva parte di un piano di lottizzazione ancora vigente e aveva già esaurito la volumetria edificabile, essendo destinata alla realizzazione di un impianto sportivo privato con accessori. Tale rappresentazione era idonea a indurre in errore l'amministrazione e consentiva, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, della l. 241/1990, l'annullamento anche oltre il termine annuale. Il TAR ha inoltre escluso che la scadenza della convenzione rendesse l'area liberamente edificabile: l'inefficacia del piano per la parte non attuata non comportava la riclassificazione come zona B2, ma assoggettava l'area al PUC vigente, che la ricomprendeva in un comparto di tipo C soggetto a intervento indiretto mediante comparto edificatorio, non a intervento edilizio diretto. Il permesso in variante non poteva sanare i vizi del titolo originario. Infine, il giudice ha ritenuto che, in presenza di una rappresentazione falsa, infedele o erronea decisiva per il rilascio del titolo, l'interesse pubblico all'eliminazione dell'atto illegittimo sia in re ipsa e non occorra una specifica comparazione con l'affidamento del privato, che non è tutelabile quando il titolo sia stato ottenuto inducendo in errore l'amministrazione. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio illegittimo è ammesso oltre il termine annuale quando il provvedimento sia stato ottenuto mediante una falsa o fuorviante rappresentazione della realtà rilevante per il suo rilascio; in tale ipotesi l'interesse pubblico all'annullamento è considerato in re ipsa e non è tutelabile l'affidamento del privato.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    La falsa, infedele, erronea o fuorviante rappresentazione dei fatti da parte dell'interessato consente di superare il termine ordinario di dodici mesi per l'annullamento d'ufficio, purché la rappresentazione abbia avuto efficacia causale sul rilascio del titolo.

  • art. 17 legge urbanistica

    una volta decorso il termine fissato per l’esecuzione delle opere previste dal piano di lottizzazione «questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione»

    La scadenza del piano di lottizzazione determina l'inefficacia soltanto per la parte non attuata e non comporta automaticamente la riclassificazione dell'area né il ripristino della possibilità di intervento edilizio diretto.

  • artt. 94 e 95 delle NTA del PUC di Benevento

    le zone del Tipo C, ad uso prevalentemente residenziale, «sono poste in correlazione attuativa attraverso la disciplina del comparto edificatorio»; le modalità di intervento sono del tipo «intervento indiretto attraverso la disciplina del comparto»

    L'area ricompresa nel comparto territoriale di tipo C non è suscettibile di interventi edilizi diretti, ma richiede l'attuazione mediante la disciplina del comparto edificatorio.

  • art. 10 d.P.R. 380/2001

    È il riferimento normativo indicato nei permessi di costruire impugnati per l'assentimento degli interventi edilizi.

  • art. 97 Cost.

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione ai principi di buona amministrazione e leale collaborazione, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

Massime di principio

  • L'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio può essere disposto oltre il termine ordinario di dodici mesi quando il rilascio sia stato determinato da una falsa, infedele, erronea o fuorviante rappresentazione della situazione urbanistica da parte dell'interessato, purché tale rappresentazione sia causalmente rilevante per l'adozione del titolo.
  • L'onere di rappresentare in modo completo e corretto l'inquadramento urbanistico dell'area grava principalmente sul privato che individua l'area d'intervento e presenta il progetto; l'omessa indicazione di circostanze incidenti sull'edificabilità può integrare una rappresentazione fuorviante anche se l'amministrazione avrebbe potuto rilevarle autonomamente.
  • Il rilascio di un permesso di costruire in variante non sana l'illegittimità del titolo originario quando il titolo successivo ne sviluppi i medesimi presupposti e vizi.
  • La scadenza o inefficacia di un piano di lottizzazione per la parte non attuata non determina automaticamente la riclassificazione dell'area né la sua libera edificabilità: l'area resta soggetta alla disciplina urbanistica vigente e alle modalità attuative da essa previste.
  • Quando un titolo edilizio sia stato ottenuto sulla base di una rappresentazione falsa, infedele o decisivamente erronea della realtà, l'interesse pubblico alla sua rimozione è in re ipsa, l'affidamento del privato non è tutelabile e non è necessaria una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani attuativi e lottizzazioniAutotutela
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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