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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1432/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza di condanna emessa dal GIP del Tribunale di Taranto del 20/12/2021 per intempestività. La difesa sostiene che, poiché il dispositivo della sentenza indicava il termine di 15 giorni per il deposito della motivazione, il termine per proporre appello sarebbe di 45 giorni dalla scadenza di tale termine (richiamando l'art. 585, comma 1, lett. c) c.p.p.), per cui l'appello depositato secondo la difesa entro il 3/2/2022 sarebbe risultato tempestivo. Il P.G. conclude per l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il termine per il deposito della motivazione indicato dal giudice (15 giorni) coincida con il termine ordinario previsto dall'art. 544, comma 2, c.p.p.; la sentenza è stata depositata il 24/12/2021 (entro i 15 giorni dalla pronuncia del 20/12/2021). In base al combinato disposto degli artt. 544, comma 2, e 585, comma 1, lett. b), c.p.p., il termine per impugnare è di 30 giorni dalla scadenza del termine previsto ex lege per il deposito della motivazione: pronuncia 20/12/2021 + 15 giorni = 04/01/2022; + 30 giorni = scadenza 03/02/2022. L'appello effettivamente depositato il 14/02/2022 (secondo il provvedimento impugnato) è quindi intempestivo. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., atteso che non sono emersi elementi di assenza di colpa.

Norme richiamate

  • art. 544, comma 2, c.p.p.

    Stabilisce il termine legale di 15 giorni per la redazione della motivazione se il giudice non procede a motivare immediatamente; la Corte interpreta che questo termine costituisce il termine ex lege da cui far decorrere la successiva finestra di impugnazione.

  • art. 585, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Applicato dalla Corte per determinare il termine di impugnazione: 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto ex lege per il deposito della motivazione (quindi dalla pronuncia + termine ex art. 544, comma 2).

  • art. 585, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiamato dalla difesa ma ritenuto non pertinente dalla Corte: la lett. c) era stata invocata per ottenere un termine diverso (45 giorni), ma la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della lett. b) nel caso in esame.

  • art. 616 c.p.p.

    Fornisce la base per l'onere di versamento a favore della Cassa delle ammende; la Corte, richiamando la giurisprudenza costituzionale, ha ritenuto sussistente responsabilità e ha irrogato l'obbligo di versare euro 3.000.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistono elementi esenti da colpa che giustifichino l'esclusione dell'onere verso la Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il termine per proporre appello, quando la motivazione non è immediata, si calcola a partire dalla scadenza del termine legale per la redazione della motivazione (art. 544, comma 2 c.p.p.) e non necessariamente dalla data effettiva di deposito della motivazione.
  • Se il giudice indica nel dispositivo un termine pari al termine legale (es. 15 giorni), tale indicazione non crea incertezza: si applica il termine ex lege e, successivamente, il termine di impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1, lett. b).
  • Prima di proporre impugnazioni, verificare sempre la data di pronuncia della sentenza e calcolare: data pronuncia + termine legale per la motivazione (se non immediata) = data di scadenza di quel termine; quindi aggiungere il periodo di impugnazione previsto (es. 30 giorni) per ottenere la scadenza ultima per l'appello.
  • Un deposito anticipato della motivazione (prima della scadenza dei 15 giorni) non prolunga né abbrevia il termine per impugnare, che decorre dalla scadenza del termine ex lege, salvo diversa e chiara disposizione normativa o giurisprudenziale.
  • In caso di dubbio sull'interpretazione del termine indicato nel dispositivo (es. se diverso dal termine ex lege), è opportuno ottenere chiarimenti o depositare l'impugnazione tempestivamente per cautelarsi dall'inammissibilità; l'errata interpretazione del difensore normalmente non impedisce l'applicazione delle sanzioni per intempestività.

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