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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18533/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia, per quanto desumibile dal testo, riguardava un giudizio promosso nell'ambito di rapporti condominiali e connessi profili risarcitori, nel quale era intervenuta in primo grado l'interruzione del processo per la cancellazione dal registro delle imprese della società convenuta immobiliare e la successiva riassunzione ad opera del condominio. I ricorrenti avevano appellato la sentenza del Tribunale di Milano; la Corte d'appello di Milano aveva però dichiarato l'appello inammissibile ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento. Con il ricorso per cassazione i medesimi impugnavano sia l'ordinanza di inammissibilità sia la sentenza di primo grado, deducendo, in sintesi: la legittimità o meno della riassunzione del processo da parte del condominio dopo l'interruzione; la legittimazione attiva del condominio, già contestata in primo grado; il rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso era tardivo, poiché l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. risultava comunicata il 18 novembre 2016 e il ricorso era stato notificato solo il 16 maggio 2017, ben oltre il termine di sessanta giorni; ha inoltre osservato che il ricorso investiva la sentenza di primo grado senza che la procura speciale conferisse tale potere e che la sentenza non era stata depositata in copia autentica, con ulteriore profilo di inammissibilità/improcedibilità. In conclusione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il ricorso tardivo rispetto al termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.; ha aggiunto che l'impugnazione della sentenza di primo grado era comunque non coperta dalla procura speciale e che la sentenza non risultava depositata in copia autentica, così integrando ulteriori ragioni di inammissibilità/improcedibilità. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere le spese di lite ai controricorrenti ed è stato disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    l'ordinanza resa ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. è ricorribile in cassazione solo per vizi propri, ossia per violazioni di legge processuale compatibili con la struttura del giudizio

  • art. 348-bis c.p.c.

    disciplina il filtro di appello e l'ordinanza di inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento

  • art. 348-ter c.p.c.

    commi 1, primo periodo e 2, primo periodo; comma 3

    il termine per impugnare decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza ed è comunque di sessanta giorni; l'impugnazione della sentenza di primo grado segue tale regime

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come base formale del ricorso contro la sentenza di primo grado, ma nel caso concreto l'impugnazione è stata ritenuta non proponibile per difetto di procura e tardività

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    la mancata produzione della sentenza impugnata in copia autentica comporta improcedibilità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza processuale

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • L'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. è impugnabile in cassazione soltanto per vizi propri dell'ordinanza e non per contestare, surrettiziamente, le ragioni di merito della decisione di primo grado.
  • Quando interviene un'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., il termine per impugnare decorre dalla sua comunicazione o notificazione ed è di sessanta giorni; oltre tale termine il ricorso è tardivo e quindi inammissibile.
  • L'impugnazione della sentenza di primo grado, dopo il filtro di appello, richiede che il difensore sia munito di procura che comprenda espressamente tale facoltà; in difetto manca lo jus postulandi per proporre quel gravame.
  • La mancata produzione della sentenza impugnata in copia autentica integra un autonomo profilo di improcedibilità del ricorso per cassazione.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il soccombente è tenuto alle spese di lite e, ove ne ricorrano i presupposti, all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteImpugnazione delibere condominiali
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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