Cassazione Penale, Ordinanza n. 18892/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice esecuzione)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Verona, emessa in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di applicazione del vincolo della continuazione tra due gruppi di reati oggetto di distinte sentenze passate in giudicato. La prima sentenza riguardava un'associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e i reati-fine ex art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, d.lgs. 286/1998, commessi tra il 2013 e il 2016; la seconda condanna riguardava ricettazione, falsità di sigilli/atti pubblici e falsità materiale/ideologica in atti, di cui agli artt. 648, 477 e 482 c.p., commessi in epoca anteriore e prossima al 15/11/2013. Il ricorso denunciava vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che i fatti fossero accomunati da una finalità di profitto patrimoniale e da una medesimezza del contesto spaziale e temporale, tali da giustificare il riconoscimento della continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse svolto un'analisi approfondita dei singoli fatti, della loro genesi, delle modalità esecutive e della loro distanza temporale, con conclusioni logiche e non sindacabili in sede di legittimità. La doglianza difensiva mirava sostanzialmente a una rivalutazione del merito, preclusa nel giudizio di cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito quando il giudice di merito abbia reso una motivazione logica e completa sui presupposti della continuazione.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 648 c.p.
Norma richiamata come reato oggetto della seconda sentenza di condanna.
art. 477 c.p.
Norma richiamata come reato oggetto della seconda sentenza di condanna.
art. 482 c.p.
Norma richiamata come reato oggetto della seconda sentenza di condanna.
art. 12, comma 3, d.lgs. 286/1998
Norma richiamata come parte dei reati-fine della prima sentenza di condanna in materia di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
art. 12, comma 3-bis, d.lgs. 286/1998
Norma richiamata come parte dei reati-fine della prima sentenza di condanna in materia di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
art. 12, comma 3-ter, d.lgs. 286/1998
Norma richiamata come parte dei reati-fine della prima sentenza di condanna in materia di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
Massime di principio
- In sede esecutiva la richiesta di applicazione della continuazione tra reati giudicati con sentenze diverse deve essere sorretta da elementi idonei a dimostrare l'unicità del disegno criminoso; non è sufficiente richiamare una generica finalità di profitto o la sola contiguità temporale/spaziale.
- Quando il giudice dell'esecuzione abbia esaminato in modo analitico la genesi dei fatti, le modalità esecutive e la loro distanza cronologica, la motivazione sulla insussistenza della continuazione è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità, non mediante una nuova rivalutazione del merito.
- La diversa collocazione temporale e l'assenza di collegamento concreto tra le condotte costituiscono argomenti idonei a escludere il vincolo della continuazione.
- La manifesta infondatezza del motivo determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione e comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18663/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18668/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18669/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18671/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18672/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18673/2026 del 25/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →