Cassazione Civile, Ordinanza n. 18222/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento notificata nel 2017, riferita a una cartella relativa a crediti erariali degli anni 2000/2001. La contribuente ha sostenuto di non aver mai ricevuto la cartella sottesa all'intimazione e ha contestato la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'agente della riscossione, ritenendo i crediti tributari soggetti a prescrizione decennale e quindi non estinti. Con il primo motivo di ricorso ha denunciato la mancata considerazione di un preteso giudicato formatosi sulla statuizione della CTP secondo cui la notificazione della cartella sarebbe stata 'superficiale e mai effettuata'. Con il secondo motivo ha dedotto, da un lato, l'omessa verifica dell'effettiva notificazione della cartella e, dall'altro, l'erroneità della qualificazione del credito erariale come soggetto a prescrizione decennale anziché quinquennale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha osservato che non vi era alcun giudicato sulla ritualità della notifica della cartella, perché la CTP non si era pronunciata su quel punto, rimasto assorbito dalla decisione fondata sulla prescrizione quinquennale. Quanto alla doglianza sulla notificazione, la Corte l'ha ritenuta inammissibile perché diretta solo a contestare un accertamento di fatto della CTR, che aveva invece desunto dagli atti la notifica della cartella nel 2007 e dell'intimazione nel 2017. È stata inoltre confermata la prescrizione decennale dei crediti erariali ai sensi dell'art. 2946 c.c., escludendo l'applicazione della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2946 c.c.
si applica la prescrizione ordinaria decennale ai crediti erariali
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
la prescrizione quinquennale riguarda soltanto le prestazioni periodiche e non l'obbligazione tributaria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro dell'importo aggiuntivo del contributo unificato
Massime di principio
- Il giudicato interno o esterno può formarsi solo su una statuizione effettivamente resa dal giudice: se un tema è rimasto assorbito e non deciso, non può dirsi coperto da giudicato.
- La censura per cassazione che si limiti a negare un fatto accertato dal giudice di merito non integra di per sé un vizio della sentenza, se non è veicolata come critica giuridicamente rilevante all'accertamento compiuto.
- I crediti erariali sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, poiché l'obbligazione tributaria non è una prestazione periodica in senso proprio ex art. 2948 c.c., ma un'obbligazione autonoma e unitaria che si rinnova in relazione ai presupposti impositivi.
- La prescrizione quinquennale prevista per le obbligazioni periodiche non si applica ai crediti tributari solo perché l'imposta è riferita a periodi annuali; ciò che rileva è la natura autonoma dell'obbligazione e non la periodicità del prelievo.
- In sede di legittimità non è possibile sostituire all'accertamento di fatto del giudice di merito una diversa ricostruzione del materiale probatorio, se la censura si risolve in una mera contrapposizione di fatto.
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