Cassazione Penale, Sentenza n. 38778/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato continuato di cui all'art. 527 c.p. (atti osceni in luogo abitualmente frequentato da minori) contestata in relazione a fatti commessi nel piazzale delle piscine. Il ricorso articolava quattro motivi: (1) violazione di norme processuali riguardo al rito abbreviato condizionato e al mutamento del giudice senza rinnovazione dell'istruttoria (perizia psichiatrica) ; (2) illegittimo utilizzo delle dichiarazioni dell'imputato raccolte nella relazione peritale in violazione dell'art. 228 c.p.p. e vizio di motivazione sulla capacità di autogoverno; (3) vizio di motivazione per travisamento della prova relativamente all'individuazione fotografica e alla qualifica dei testi; (4) errata qualificazione del luogo come "abitualmente frequentato da minori" ai sensi dell'art. 527 c.p.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nel dettaglio: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché le parti non avevano richiesto la rinnovazione dell'atto istruttorio nonostante il mutamento del giudice; il secondo motivo è stato considerato inammissibile e, comunque, manifestamente infondato poiché la relazione peritale aveva utilizzato le dichiarazioni dell'imputato per valutare la capacità di intendere e volere e la perizia non è qualificabile come "prova decisiva" ai fini dell'art. 606 c.p.p.; il terzo motivo è inammissibile perché il ricorrente non ha dimostrato un travisamento macroscopico delle prove (necessario in caso di doppia conforme); il quarto motivo è inammissibile poiché la giurisprudenza ammette che luoghi come piscine o aree con presenza abituale di minori siano qualificati come "frequentati da minori" anche senza la presenza effettiva al momento. Conseguentemente il rigetto del ricorso comporta l'onere delle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto delle norme processuali sul giudizio abbreviato; contestazione relativa alla modalità di svolgimento del rito condizionato
art. 525 cod. proc. pen.
Norma richiamata rispetto alla procedura di escussione del perito e alla eventuale rinnovazione; la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata rinnovazione se non richiesta dalle parti
art. 526 cod. proc. pen.
Rilevante per questioni procedurali connesse al giudizio abbreviato; la Corte ha valutato la regolarità del procedimento nonostante il mutamento del giudice
art. 228 cod. proc. pen.
Prevede che le notizie acquisite dall'esperto all'imputato possano essere utilizzate solo ai fini peritali; la Corte ha ritenuto che le informazioni siano state usate coerentemente per la valutazione della capacità di intendere e volere
art. 527 cod. pen.
Norma sostanziale contestata (atti osceni in luogo abitualmente frequentato da minori); la Corte ha confermato l'interpretazione secondo cui non è necessaria la presenza effettiva di minori, ma la significativa probabilità della loro presenza
artt. 468 e 493 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione al diritto delle parti, al mutamento del giudice, e alla possibilità di chiedere rinnovazione delle prove o nuove prove
art. 495 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di valutazione del giudice sulla non manifesta superfluità della rinnovazione probatoria
art. 511, comma 2, cod. proc. pen.
Citato in relazione alla lettura degli atti assunti da collegio in diversa composizione e al consenso delle parti
art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Richiamato per rilevare che la mancata ammissione di una perizia, essendo mezzo di prova neutro, non costituisce di per sé motivo di ricorso per cassazione salvo che si tratti di prova a discarico decisiva
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per l'onere delle spese a carico della parte che ha proposto ricorso inammissibile e per il versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Se il giudice cambia durante un rito abbreviato condizionato, le parti devono chiedere espressamente la rinnovazione delle prove assunte dal giudice precedente se intendono farne motivo di nullità; in mancanza di richiesta la mancata rinnovazione non determina automaticamente la nullità
- La perizia svolge funzione neutra e discrezionale: non è normalmente considerata "prova decisiva" ai fini del ricorso per cassazione salvo che emerga in modo incontrovertibile che la sua mancata ammissione avrebbe mutato la decisione
- Le notizie acquisite dall'esperto presso l'imputato possono essere utilizzate ai fini della valutazione peritale (ad es. capacità di intendere e volere), ma non per ricostruire il fatto al di fuori dell'ambito peritale; la censura va concretamente dimostrata
- Per contestare un presunto travisamento della prova in sede di cassazione è necessario dimostrare una discrepanza macroscopica e non discutibile tra il significato intrinseco degli atti probatori e la valutazione compiuta dai giudici di merito
- Ai fini dell'art. 527 c.p., la qualifica di "luogo abitualmente frequentato da minori" si valuta ex ante sulla base di una attendibile valutazione statistica e di esperienza comune: non è richiesta la presenza effettiva di minori al momento del fatto
- Proporre motivazioni nuove o deduzioni esplorative in cassazione è rischioso: questioni non dedotte nel motivo di impugnazione in appello o introdotte solo in cassazione possono essere ritenute inammissibili
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