Cassazione Penale, Ordinanza n. 25846/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la sua responsabilità per un reato in materia di stupefacenti. Dal testo emerge che il ricorso riproponeva sostanzialmente censure già svolte in appello e mirava a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove. In particolare, il ricorrente negava la riferibilità a sé della sostanza sequestrata, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nell'attribuirgli la disponibilità della droga trovata in un ufficio al quale egli aveva accesso mediante chiavi da lui detenute. La decisione impugnata aveva valorizzato che, al momento del controllo, solo l'imputato aveva il controllo del luogo e che lo stupefacente era già suddiviso in dosi e pronto per lo spaccio, ritenendolo quindi nella piena disponibilità dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le doglianze erano reiterative dei motivi di appello e comunque dirette a ottenere una nuova valutazione del fatto e del materiale probatorio, attività riservate al giudice di merito. Ha ritenuto congrua e adeguata la motivazione della sentenza impugnata, immune da manifesta illogicità, perché fondata su corretti criteri inferenziali e massime di esperienza condivisibili. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera contestazione della ricostruzione del fatto e nella diversa valutazione del compendio probatorio, trattandosi di profili rimessi al giudice di merito.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare i motivi già dedotti in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La motivazione di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, adeguata e priva di manifesta illogicità, soprattutto se fondata su corrette inferenze e massime di esperienza.
- La disponibilità dello stupefacente può essere desunta da elementi fattuali quali il controllo esclusivo del luogo di rinvenimento, il possesso delle chiavi di accesso e la preparazione della sostanza in dosi pronte per lo spaccio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25836/2026 del 10/07/2026
- ordinanza_penale · 10 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25837/2026 del 10/07/2026
- ordinanza_penale · 10 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25838/2026 del 10/07/2026
- ordinanza_penale · 10 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25839/2026 del 10/07/2026
- ordinanza_penale · 10 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25840/2026 del 10/07/2026
- ordinanza_penale · 10 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25842/2026 del 10/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →