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Ordinanza

Ordinanza n. 2640/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'ottemperanza al decreto di accoglimento n. cron. 1265/2016 del 17.05.2016, n. 597/2016 R.G., della Corte di Appello di Napoli, V – Seconda Sezione Civile, reso il 17.05.2016, depositato in data 17.05.2016, ritualmente notificato in forma autentica (ex art. 5 L.89/2001), munito della formula esecutiva in data 15.06.2016 a mezzo PEC;

Giustizia amministrativa202400480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto di accoglimento della Corte di Appello di Napoli recante liquidazione di somme ai sensi della legge n. 89/2001

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero della Giustizia per ottenere l'esecuzione del decreto di accoglimento della Corte di Appello di Napoli, notificato in forma autentica e munito di formula esecutiva, relativo a somme liquidate ai sensi della legge n. 89/2001. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato che l'art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024 ha modificato l'art. 5-sexies della legge n. 89/2001, introducendo il comma 12-bis. La nuova disposizione consente ai creditori di somme liquidate fino al 31 dicembre 2021 di rinnovare la domanda di pagamento e stabilisce che, decorsi venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione, per i successivi due anni essi non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza, mentre quelli già pendenti sono sospesi. Il giudice ha quindi ritenuto applicabile la causa legale di sospensione automatica, senza definire i profili di rito, di merito e relativi alle spese.

La decisione

Il TAR ha disposto la sospensione del giudizio di ottemperanza ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, sino alla scadenza del biennio previsto dalla disposizione sopravvenuta. La sospensione è stata disposta automaticamente per effetto della nuova disciplina, senza esaminare, neppure provvisoriamente, i profili processuali e di merito dell'ottemperanza né la regolazione delle spese. Il giudizio potrà proseguire mediante presentazione di un'istanza di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 817, l. n. 207/2024

    Ha modificato l'art. 5-sexies della legge n. 89/2001 introducendo, tra l'altro, il comma 12-bis.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    Introduce una causa automatica di sospensione dei giudizi di ottemperanza pendenti relativi ai crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001, per il biennio decorrente dopo i venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Costituisce, unitamente all'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, la base normativa della sospensione del giudizio.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Consente la prosecuzione del giudizio mediante istanza di fissazione dell'udienza da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del biennio di sospensione.

  • art. 5 l. n. 89/2001

    È richiamato con riferimento alla notificazione in forma autentica del decreto della Corte di Appello.

Massime di principio

  • La disciplina introdotta dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 determina la sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza pendenti relativi a crediti liquidati ai sensi della legge Pinto, dopo il decorso di venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione e per il successivo biennio.
  • La sospensione automatica opera anche nei giudizi di ottemperanza già instaurati e deve essere disposta dal giudice senza necessità di una specifica valutazione discrezionale sui presupposti della sospensione.
  • Durante il periodo di sospensione non possono essere iniziate nuove azioni esecutive o giudizi di ottemperanza per i crediti rientranti nell'ambito applicativo della disposizione.
  • Il giudizio sospeso può proseguire mediante presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza prevista dall'art. 80, comma 1, c.p.a., entro novanta giorni dalla scadenza del biennio di sospensione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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