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Sentenza

Sentenza n. 4331/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento 1) del Decreto del Ministero dell'Istruzione – U.S.R. Campania - Istituto Comprensivo Statale "Gennaro Capuozzo" notificato in data 15.09.2022 che, per i motivi indicati in premessa dello stesso provvedimento e sulla base dell'erronea valutazione circa il possesso dei requisiti in capo alla ricorrente, decreta “Per la docente Fruttaldo Emanuela Maria, C.F.: FRTMLM88P61Z602X, la proposta di esclusione dalle graduatorie GPS e Graduatorie Istituto di sostegno della Provincia di Napoli per la scuola secondaria di primo grado, posto sostegno (ADMM) con conseguente perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento fino al riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno, conseguito all'estero."; nonché per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento di formazione del Decreto impugnato, compresi gli atti allo stato non noti e che abbiano comportato la determinazione del MI – USR Campania, per i quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso; nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere inclusa nella graduatoria di merito per le classi di concorso per le quali è stata esclusa, sostegno per la scuola secondaria di primo grado.

Giustizia amministrativa202215383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di esclusione dalle GPS e dalle graduatorie di istituto di sostegno della provincia di Napoli per la scuola secondaria di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva conseguito in Spagna, entro il 30 maggio 2022, un titolo di specializzazione sul sostegno e aveva presentato domanda di inserimento nelle GPS come docente ADMM. Contestava il decreto con cui l'amministrazione l'aveva esclusa perché il titolo estero non risultava ancora riconosciuto in Italia. Deduceva eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità dei presupposti, ingiustizia, disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, inadeguatezza, arbitrarietà, omessa motivazione e sviamento. Sosteneva che il conseguimento del titolo entro il 30 maggio 2022 fosse sufficiente ai sensi dell'O.M. n. 112/2022 e censurava l'art. 7 dell'ordinanza ministeriale nella parte in cui subordinava l'inserimento con riserva alla presentazione della domanda di riconoscimento entro il termine per la domanda di inserimento. Deduceva inoltre che l'ammissione con riserva dovesse operare in tutte le fasi della procedura e lamentava un trattamento discriminatorio rispetto agli aspiranti con titoli esteri in attesa di riconoscimento. È emerso, tuttavia, che la domanda di riconoscimento del titolo era stata presentata soltanto nell'ottobre 2022, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande GPS, fissato al 31 maggio 2022.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo decisiva la tardiva presentazione della domanda di riconoscimento del titolo estero. Il conseguimento della specializzazione entro il 30 maggio 2022 soddisfaceva il requisito temporale relativo al titolo, ma non sostituiva l'ulteriore requisito della presentazione della domanda di riconoscimento entro il termine per l'inserimento nelle GPS. Il giudice ha richiamato l'orientamento secondo cui il titolo estero non ancora riconosciuto consente l'iscrizione con riserva soltanto quando l'interessato abbia presentato la relativa domanda alla competente Direzione generale entro il termine per la domanda di inserimento. Poiché la ricorrente aveva presentato la domanda di riconoscimento nell'ottobre 2022, a termine ormai scaduto, l'esclusione è stata ritenuta legittima. Il TAR ha inoltre dato atto che la precedente valutazione cautelare negativa era stata confermata dal Consiglio di Stato. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • O.M. n. 112/2022

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    L'ammissione nelle GPS con riserva per il titolo estero non ancora riconosciuto presuppone che la domanda di riconoscimento sia stata presentata entro il termine per la domanda di inserimento nelle graduatorie.

  • O.M. n. 60/2020, art. 7, comma 4, lett. e)

    qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo

    La presentazione tempestiva della domanda di riconoscimento è condizione per l'iscrizione con riserva nelle graduatorie.

  • Direttiva 2005/36/CE

    È richiamata quale base normativa della domanda di riconoscimento della specializzazione conseguita all'estero, senza incidere sull'esito, determinato dalla tardività della domanda.

  • Direttiva 2013/55/CE

    È richiamata quale base normativa della domanda di riconoscimento della specializzazione conseguita all'estero, senza incidere sull'esito, determinato dalla tardività della domanda.

  • d.lgs. 206/2007

    È richiamato quale disciplina nazionale del riconoscimento delle qualifiche professionali estere, senza superare il termine previsto per l'inserimento nelle graduatorie.

Massime di principio

  • Per l'inserimento con riserva nelle graduatorie scolastiche di un aspirante munito di titolo conseguito all'estero ma non ancora riconosciuto in Italia, non è sufficiente che il titolo sia stato conseguito entro il termine previsto: è necessario anche che la domanda di riconoscimento sia stata presentata alla competente amministrazione entro il termine per la presentazione della domanda di inserimento in graduatoria.
  • La presentazione della domanda di riconoscimento del titolo estero dopo la scadenza del termine per l'inserimento nelle graduatorie impedisce l'ammissione con riserva, anche se il titolo di specializzazione era stato conseguito anteriormente.
  • L'ammissione con riserva tutela la posizione di chi abbia tempestivamente attivato il procedimento di riconoscimento del titolo estero; non può invece operare retroattivamente a favore di chi abbia presentato la relativa domanda dopo la scadenza del termine previsto dalla disciplina della graduatoria.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoTermini del procedimento e silenzio
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoEccesso di potere

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