Cassazione Penale, Sentenza n. 12258/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che, pur confermando la responsabilità penale dell'imputato per lesioni, aveva escluso la responsabilità civile dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Vicenza Rugby ai sensi dell'art. 2049 c.c. La censura principale sosteneva che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto necessaria l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o oneroso tra associazione e giocatore, mentre per l'art. 2049 è sufficiente la preposizione (anche occasionale) e il nesso di "occasionalità necessaria" tra l'attività affidata e l'illecito. Si è inoltre dedotto vizio di motivazione rispetto alla valutazione degli elementi probatori (tesseramento, ruolo di capitano, poteri disciplinari esercitati dall'associazione, sanzione inflitta). Con un secondo motivo si è contestata la mancata distrazione delle spese per assenza della dichiarazione di averle anticipate, in rapporto all'art. 93 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha richiamato il principio che la responsabilità ex art. 2049 c.c. è sostanzialmente oggettiva e ricorre quando vi sia un rapporto di preposizione (anche non oneroso e non continuativo) e un nesso di occasionalità necessaria tra l'attività del preposto e l'illecito. Ha affermato che la Corte d'appello ha errato nel richiedere un rapporto di impiego/dipendenza per escludere la responsabilità dell'associazione. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente agli effetti civili connessi al responsabile civile e rinviata al giudice civile competente per valore in grado di appello per un nuovo giudizio sulle questioni civili. Sul secondo motivo (spese), pur essendo stato sollevato, la decisione della Corte di Cassazione si è limitata ad annullare e rinviare per gli effetti civili; il profilo relativo all'art. 93 c.p.c. non è stato risolto nel merito nella motivazione riportata.
Norme richiamate
art. 2049 cod. civ.
i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti
La norma è interpretata come forma di responsabilità sostanzialmente oggettiva fondata sul principio cuius commoda eius et incommoda: è sufficiente la preposizione (anche non onerosa e non continuativa) e il nesso di "occasionalità necessaria" tra l'attività affidata e l'illecito; la responsabilità può ricorrere anche in sede penale come responsabilità civile del responsabile civile.
art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Citato riguardo alla possibile trasmissione del ricorso ad una sezione civile da parte del Pubblico Ministero; principio processuale formale di competenza per la trattazione degli effetti civili connessi al processo penale.
art. 93 cod. proc. civ.
Rilevato nel motivo relativo alla distrazione delle spese: la mancata dichiarazione di aver anticipato le spese è stata dedotta come vizio rispetto alla richiesta di distrazione, ma nella decisione di annullamento e rinvio il profilo non è stato definitivamente deciso nella motivazione riportata.
Massime di principio
- La responsabilità ex art. 2049 c.c. può essere attribuita anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto oneroso: conta la preposizione (anche volontaria o statutaria) e il nesso di "occasionalità necessaria" tra l'incarico affidato e l'illecito.
- Non è necessaria la continuità dell'incarico: anche incarichi occasionali o volontari possono determinare la responsabilità del preponente se l'incarico ha creato o agevolato l'occasione del fatto illecito.
- La degenerazione, l'abuso della posizione o la violazione delle regole da parte del preposto non escludono automaticamente la responsabilità del preponente quando l'illecito sia stato reso possibile dall'esercizio della funzione affidata.
- In sede penale, il giudice può comunque valutare e affermare la responsabilità civile ex art. 2049 c.c.; l'omissione di tale valutazione può essere cassata con rinvio per gli effetti civili.
- Elementi fattuali utili a dimostrare la preposizione includono: tesseramento, ruolo esercitato (es. capitano), regole e poteri disciplinari dell'associazione e sanzioni effettivamente irrogate dall'ente nei confronti del preposto.
- Se si agisce per il risarcimento in un contesto simile, è strategico documentare il nesso tra compiti affidati e l'evento dannoso (procedura, ruoli, poteri, occasioni tipiche dello svolgimento della manifestazione/competizione) per dimostrare il nesso di occasionalità necessaria.
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