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Ordinanza

Ordinanza n. 69/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della comunicazione del 17.11.2025 della Prefettura - U.T.G. di Bari - Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) di Bari recante, con riferimento alla Istanza -OMISSIS-, il rifiuto della richiesta di nulla osta ai sensi dell'art. 22 comma 5 quinquies del d. lgs. n. 286/98 per decorrenza dei termini nonché della conseguente archiviazione del procedimento disposta in pari data; del provvedimento prot. -OMISSIS- del 23.11.2025 reso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Ambasciata d’Italia a Dhaka, recante rigetto della domanda di visto d’ingresso in quanto <<il Nulla osta al lavoro subordinato è stato archiviato dal competente SUI in data 17.11.2025 e pertanto non più disponibile per la lavorazione nel sistema in uso di questa Ambasciata>>; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale pur se ignoto ed in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202600148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rifiuto e archiviazione della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato, nonché diniego del visto d'ingresso conseguente all'archiviazione del nulla osta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro e lavoratore straniero)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la comunicazione della Prefettura di Bari del 17 novembre 2025, con cui è stata rifiutata la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell'art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 ed è stato archiviato il procedimento, nonché il successivo diniego del visto d'ingresso adottato dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka. Il provvedimento prefettizio si fonda sulla mancata conferma della richiesta di nulla osta da parte del datore di lavoro entro sette giorni dalla comunicazione della conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto. Il datore di lavoro ha dedotto di non avere ricevuto tale comunicazione e di non aver quindi potuto effettuare la conferma, imputando l'omissione al mancato assolvimento degli oneri comunicativi da parte dell'Amministrazione. Il diniego del visto è stato adottato quale conseguenza vincolata dell'archiviazione del nulla osta.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti profili di fondatezza della domanda cautelare, poiché l'Amministrazione non ha fornito la prova dell'avvenuta comunicazione al datore di lavoro della conclusione degli accertamenti di rito. La difesa erariale si è limitata a richiamare la natura vincolata del diniego del visto conseguente alla revoca o archiviazione del nulla osta, senza contro dedurre specificamente sul fatto decisivo della comunicazione. Il Collegio ha quindi accolto l'istanza cautelare ai soli fini del riesame, demandando al SUI di verificare nuovamente l'istanza alla luce delle doglianze formulate e dei rilievi dell'ordinanza. La causa è stata rinviata all'udienza cautelare dell'8 aprile 2026 per le ulteriori determinazioni. L'ordinanza non dispone direttamente l'annullamento degli atti né il rilascio del nulla osta o del visto.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998

    Il datore di lavoro è tenuto a confermare (la richiesta di nulla osta) al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore

    La conferma del datore di lavoro entro il termine di sette giorni presuppone l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Amministrazione, della conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto. In assenza della prova di tale comunicazione, il rifiuto e l'archiviazione fondati sulla mancata conferma richiedono un riesame.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto ha consentito l'accoglimento dell'istanza ai soli fini del riesame, in presenza di profili di fondatezza della domanda.

Massime di principio

  • Quando la legge subordina l'adempimento del privato a un termine decorrente da una comunicazione dell'Amministrazione, il provvedimento sfavorevole fondato sull'inosservanza di quel termine non può ritenersi adeguatamente giustificato se l'Amministrazione non dimostra l'avvenuta comunicazione.
  • In sede cautelare, la mancata produzione della prova di una comunicazione amministrativa costitutiva del decorso del termine per l'adempimento del privato può integrare un profilo di fondatezza sufficiente a imporre il riesame dell'istanza.
  • Quando il diniego del visto d'ingresso discende in modo vincolato dall'archiviazione o dalla revoca del nulla osta al lavoro, l'eventuale illegittimità del provvedimento presupposto impone all'Amministrazione di riesaminare anche la posizione conseguente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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