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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13047/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso mira a censurare la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che aveva confermato la condanna di Milano per il reato previsto dall'art. 95 del D.P.R. 115/2002: l'imputato, per ottenere il patrocinio a spese dello Stato, aveva dichiarato un reddito familiare entro i limiti previsti omettendo di indicare la madre come convivente, la quale aveva percepito redditi complessivi di circa 16.000 euro negli anni 2013-2014. Milano ha contestato la valutazione della convivenza, deducendo che lo stato di detenzione (dal 4/4/2011) avrebbe reso incompatibile la convivenza e lamentando altresì la mancata acquisizione di prove decisive volte ad accertare la persistenza dei rapporti affettivi e di assistenza durante la detenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo relativo alla mancata assunzione di prova decisiva per genericità e perché non si trattava di mezzo di prova richiesto ai sensi dell'art. 495 c.p.p.; ha ritenuto infondato il secondo motivo, confermando l'orientamento giurisprudenziale per cui la convivenza familiare, intesa come rapporto stabile di affetto, interessi e responsabilità comuni, non si esclude automaticamente per il periodo di detenzione di uno dei componenti e pertanto il reddito della madre doveva essere indicato nell'istanza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 95 D.P.R. 115/2002

    Norma che sanziona le dichiarazioni mendaci o le omissioni rese per ottenere il patrocinio a spese dello Stato; nella fattispecie applicata per l'omessa indicazione del reddito della convivente.

  • art. 76 D.P.R. 115/2002

    Rinvio alla nozione di nucleo familiare e convivenza ai fini del patrocinio a spese dello Stato; la Corte interpreta la convivenza come rapporto stabile che non si esclude automaticamente per la detenzione.

  • art. 495, comma 2, cod. proc. pen.

    Limita il ricorso per cassazione che deduca mancata assunzione di prova decisiva ai mezzi di prova la cui ammissione sia stata richiesta ai sensi dell'art. 495; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e non ammissibile.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice di merito poteri discrezionali di integrazione probatoria; la mancata attivazione di tali poteri non costituisce automaticamente prova decisiva per la cassazione se il giudice li ha ritenuti non necessari.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Principio utilizzato per motivare l'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende quando non si riscontra colpa grave nella proposizione del ricorso ma si ritiene comunque dovuta una somma equa.

  • Giurisprudenza di Sezione (es. Sez. 4, sent. n. 46446/2018; sent. n. 15715/2015)

    Giurisprudenza costante richiamata dalla Corte secondo cui la convivenza familiare perdura come nozione caratterizzata da legami di affetto e responsabilità comuni e non viene automaticamente meno per la detenzione di un componente del nucleo.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'omissione di redditi di conviventi può integrare il reato previsto dall'art. 95 D.P.R. 115/2002 quando la convivenza sussiste anche se uno dei componenti è detenuto.
  • La convivenza, intesa come legame stabile di affetto e interessi comuni, non coincide necessariamente con la mera coabitazione fisica: la detenzione prolungata non esclude automaticamente lo stato di convivenza.
  • In cassazione il motivo che denunzia la mancata assunzione di prova decisiva è ammissibile solo se la prova era stata previamente richiesta e disciplinata ai sensi dell'art. 495 c.p.p.; richieste generiche di "accertamenti" sono inammissibili.
  • Se si vuole contestare l'esistenza della convivenza in presenza di detenzione, è necessario fornire elementi probatori concreti e specifici che dimostrino la cessazione dei legami familiari (es. documentazione, comunicazioni interrotte, autocertificazioni di terzi), non semplici deduzioni.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente infondato può comportare la condanna al pagamento delle spese processuali e, in casi motivati, di una somma a favore della Cassa delle ammende secondo i parametri indicati dalla giurisprudenza costituzionale.

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