Sentenza del 03/01/2020 n. 42 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 90/2020 CONSORZI - ONERI CONSORTILI - Inclusione del bene nel perimetro di contribuenza - Necessità - Vantaggio per il fondo - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello del Consorzio è stato accolto limitatamente alla quota fissa (quindi il Consorzio ha ottenuto il riconoscimento del diritto a esigere la quota fissa). L'addebito relativo alla quota consumo è stato invece respinto perché l'avviso non indicava elementi utili (tipo di coltura/parametro) per la determinazione della variabile in assenza di contatore. Spese compensate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio notificava un avviso di pagamento per contributo irriguo (anni 2014-2015) per €1.597,71 (quota fissa + quota consumo). Il contribuente impugnava per mancato presupposto (assenza di contatori, tariffario, consumo misurato) e per carenza di motivazione circa l'esistenza delle opere di bonifica, il vantaggio per il fondo e lo sviluppo del calcolo. In primo grado la CTP annullava l'avviso ritenendo non provato che il fondo avesse tratto vantaggio concreto. In appello il Consorzio sosteneva che l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica produce una presunzione di vantaggio e sposta l'onere probatorio sul contribuente. La Corte ha richiamato la disciplina del R.D. n.215/1933 e la giurisprudenza della Cassazione: l'inclusione nel perimetro produce presunzione di vantaggio (inversione dell'onere), ma il contribuente può superarla con contestazioni specifiche sull'atto di classifica o con prove dell'assenza del vantaggio. Nel caso di specie il contribuente non ha fornito contestazioni specifiche sul piano rispetto alla quota fissa, mentre per la quota consumo (assenza di contatore) l'avviso non indicava la coltura/parametro necessario per stimare correttamente la quota variabile, rendendo invalida la determinazione del consumo.
Norme richiamate
R.D. 30/03/1933 n. 215 (Testo Unico sulle opere di bonifica)
art. 2, art. 3 commi 1-4, art. 4, art. 10, art. 11, art. 12
Disciplina perimetrazione del comprensorio, piano generale di bonifica, piano di classifica e perimetro di contribuenza; il piano di riparto modula l'entità del contributo in relazione ai benefici conseguiti o conseguibili dal fondo
Codice Civile
art. 860 c.c.; art. 2697 c.c.
Art. 860 c.c.: l'inclusione del fondo entro il comprensorio rileva per l'acquisto della qualità di consorziato; art. 2697 c.c.: principio generale dell'onere della prova, che può essere temporaneamente inversione dalla presunzione derivante dall'approvazione del piano di classifica
Regolamento consortile (Delibera n. 561/AG 21/3/2003)
Stabilisce le regole per il calcolo della quota variabile in assenza di contatori, prevedendo la determinazione sulla base della destinazione del suolo e di fasce colturali; se l'avviso non indica la coltura/parametro, la stima non è adeguatamente motivata
L.R. Campania 1 aprile 1985 n. 23
Termini locali per la designazione del piano di classifica/‘perimetro di contribuenza’ e nomenclatura degli atti amministrativi che accompagnano la bonifica
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (precedenti rilevanti)
es. SS.UU. 30.10.2008 n. 26009; SS.UU. 14.5.2010 n. 11722; SS.UU. 14.10.1996 n. 8960; sez. 1 8.9.2004 n. 18079
Consolidato principio che l'approvazione del piano di classifica e l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza generano una presunzione di vantaggio fondiario e quindi l'inversione dell'onere probatorio; tuttavia, se il contribuente contesta specificamente la legittimità o la congruità del piano, la presunzione viene meno e l'amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa
Massime di principio
- L'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e l'approvazione del piano di classifica producono una presunzione di vantaggio fondiario: salvo specifica contestazione, il contribuente deve superare tale presunzione.
- Per superare la presunzione il contribuente deve contestare in modo specifico e documentato la legittimità o la congruità del piano di classifica/perimetrazione o dimostrare l'assenza di un vantaggio concreto e diretto (es. elementi geomorfologici, inefficacia tecnica delle opere, inesattezze cartografiche).
- Se il consorzio pretende la quota variabile per utenze non dotate di contatore, la determinazione deve essere adeguatamente motivata e basata su parametri previsti dal regolamento (tipo di coltura, fasce idroesigenza). Un avviso generico che non indica il parametro/categoria colturale non è sufficiente.
- Proceduralmente, se si intende contestare una pretesa consortile è utile: a) verificare il piano di classifica e la cartografia; b) proporre contestazioni specifiche (vizi formali, incongruità dei criteri di riparto); c) produrre prove tecniche (perizie agronomiche, planimetrie, censimenti colture, letture contatori) per dimostrare l'assenza o la carenza del vantaggio.
- Sotto il profilo probatorio, quando il contribuente solleva contestazioni specifiche la regola ordinaria ex art. 2697 c.c. si riattiva: il Consorzio deve provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva.
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