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Sentenza

Sentenza del 06/05/2015 n. 9043 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, sostenendo che i contributi comunitari denominati "aiuto al consumo", erogati alle imprese ortofrutticole a titolo di aiuto alla produzione, dovessero essere qualificati come contributi in conto esercizio e tassati come ricavi. Secondo l’Agenzia, l’interpretazione coordinata degli artt. 53, 55 e 74 del D.P.R. n. 597 del 1973 avrebbe consentito di assoggettarli a imposizione, mentre la CTR li aveva ritenuti esclusi dalla formazione del reddito perché non inclusi tra i ricavi e, al contempo, espressamente esclusi dalle sopravvenienze attive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza della CTR. Applicando la disciplina vigente ratione temporis, ha ritenuto che i contributi in conto esercizio, compresi quelli comunitari per l’aiuto al consumo dell’olio d’oliva, non fossero tassabili né come sopravvenienze attive né come ricavi, poiché l’art. 53 del D.P.R. n. 597 del 1973 non li ricomprendeva tra le categorie di ricavi e l’art. 55, comma 2, lett. a), li escludeva dalle sopravvenienze attive. La Corte ha precisato che tale disciplina è stata successivamente modificata dal D.P.R. n. 917 del 1986, il cui art. 53 ha incluso espressamente i contributi in conto esercizio tra i ricavi. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 597 del 1973, art. 53

    Nella versione applicabile al periodo d’imposta controverso, non includeva espressamente i contributi in conto esercizio tra le categorie di ricavi tassabili. Per tale ragione, i contributi comunitari in esame non potevano essere qualificati come ricavi.

  • D.P.R. n. 597 del 1973, art. 55, comma 2, lett. a)

    Escludeva espressamente determinati contributi dal novero delle sopravvenienze attive. Pertanto, i contributi non potevano essere tassati neppure attraverso tale diversa qualificazione reddituale.

  • D.P.R. n. 597 del 1973, art. 74

    È stato richiamato dall’Agenzia delle Entrate in relazione ai principi generali di determinazione del reddito d’impresa, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo basato sulla sua applicazione coordinata con gli artt. 53 e 55.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, comma 1, lett. f)

    La disposizione successiva ha modificato il quadro normativo, includendo espressamente tra i ricavi i contributi in conto esercizio dello Stato e degli altri enti pubblici. Tale modifica non è stata applicata retroattivamente alla controversia.

  • Cassazione civile, sentenza n. 4264 del 1992

    Precedente seguito dalla Corte, secondo cui, sotto la disciplina del D.P.R. n. 597 del 1973, i contributi in conto esercizio pubblici, inclusi quelli comunitari per l’aiuto al consumo dell’olio d’oliva, non concorrevano alla formazione del reddito d’impresa soggetto a Irpef e Ilor.

Massime di principio

  • Per stabilire se un contributo è imponibile occorre applicare la normativa vigente nel periodo d’imposta interessato, senza utilizzare automaticamente qualificazioni introdotte da norme successive.
  • Quando una disposizione fiscale elenca in modo tassativo le categorie di ricavi e il contributo non rientra in alcuna di esse, il provento non può essere tassato come ricavo in assenza di una specifica base normativa.
  • Se la stessa disciplina esclude espressamente un contributo dalle sopravvenienze attive e non lo include tra i ricavi, l’esclusione da imposizione può derivare da una scelta legislativa consapevole, non da una lacuna da colmare in via interpretativa.
  • Le modifiche normative successive, anche se possono apparire ricognitive o chiarificatrici, non possono essere applicate retroattivamente salvo specifica previsione o effettiva natura interpretativa riconosciuta dalla legge.
  • In situazioni analoghe è necessario verificare la natura del contributo, la sua finalità, il periodo d’imposta e l’elenco delle componenti positive del reddito previsto dalla disciplina allora vigente.

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