Cassazione Civile, Ordinanza n. 24831/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un sollecito di pagamento intimato in relazione a cartelle esattoriali. In primo grado la domanda del contribuente era stata accolta per mancata prova della rituale notifica delle cartelle presupposte. L'agente della riscossione, rimasto contumace nel giudizio di primo grado, ha proposto appello deducendo e documentando per la prima volta la regolare notifica delle cartelle. La Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l'appello ritenendo che la deduzione fosse tardiva e integrasse una nuova eccezione vietata in appello. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la produzione e la deduzione della rituale notifica delle cartelle non costituiscono eccezione in senso tecnico e sono quindi ammissibili anche in appello come mera difesa contro le contestazioni del contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che nel processo tributario il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso tecnico, non anche le difese e le contestazioni con cui l'amministrazione o l'agente della riscossione contrastano le allegazioni avversarie, né la produzione documentale diretta a dimostrare la rituale notifica degli atti presupposti. Poiché il giudice di appello aveva erroneamente dichiarato inammissibile l'appello dell'agente della riscossione sul presupposto della tardività della deduzione della notifica delle cartelle, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 56 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il divieto di proporre nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso tecnico e non impedisce le mere difese o la produzione di documenti a confutazione delle contestazioni già sollevate.
art. 57, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario il divieto di nuove eccezioni in appello si riferisce alle eccezioni in senso stretto, non alle argomentazioni difensive dirette a contrastare la pretesa avversaria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è stata dedotta per censurare l'erronea applicazione delle norme sul divieto di nuove eccezioni in appello.
art. 380-bis c.p.c.
La Corte ha definito il ricorso in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
Massime di principio
- Nel processo tributario il divieto di nuove eccezioni in appello opera soltanto per le eccezioni in senso tecnico, cioè per i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa fiscale, e non per le semplici difese volte a contestare la fondatezza delle allegazioni avversarie.
- La parte rimasta contumace in primo grado può, in appello, produrre documenti e dedurre la rituale notificazione degli atti presupposti quando tali attività servano a confutare la decisione di annullamento fondata sulla mancata prova della notifica.
- È erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello dell'Amministrazione o dell'agente della riscossione fondata sul rilievo che la deduzione della regolare notifica delle cartelle costituisca una nuova eccezione, poiché si tratta di una mera difesa.
- Nel processo tributario la possibilità di produrre nuovi documenti in appello rafforza la natura difensiva della deduzione sulla notifica, purché non si introducano fatti impeditivi o estintivi nuovi in senso tecnico.
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