Cassazione Penale, Sentenza n. 07658/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che aveva respinto l'istanza di differimento provvisorio dell'esecuzione della pena ex art.147, comma 1, n.2 c.p. e di concessione della detenzione domiciliare ex art.47-ter Ord. pen. motivando tre censure: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per omessa valutazione dell'età (ultraottantenne) e degli elementi di ravvedimento/recisione dei legami mafiosi (liberazione anticipata per comportamento, lontananza geografica, condizioni cliniche già valutate per arresti domiciliari); (2) violazione per omissione di nomina di perito nonostante peggioramento clinico progressivo; (3) vizio di motivazione in ordine alla compatibilità del regime carcerario con le patologie, con denunce di inadeguatezza delle cure e rischio di eventi letali e violazione della dignità umana.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inapplicabile la norma invocata (art.47-ter comma 01/1-bis Ord. pen. nella parte utile) rispetto a reati 'ostativi' ricompresi nell'art.4-bis L. 26 luglio 1975 n.354: la condanna irrevocabile per reati del catalogo esclude la detenzione domiciliare, a prescindere dall'età o da accertamenti di ravvedimento. La Corte ha inoltre valutato che il Tribunale di sorveglianza ha considerato l'anamnesi e la pericolosità soggettiva (ruolo di rilievo nella cosca Gallace e precedenti gravi) e che la documentazione sanitaria più recente indicava condizioni cliniche stabili, autonomia sufficiente e assenza di terapie o accertamenti complessi non praticabili in regime inframurario. Per tali ragioni la nomina di un perito non era necessaria. È stata confermata l'idoneità della struttura carceraria (presenza di S.A.I., prossimità a ospedali con UTIC) e ritenuto non documentato un peggioramento tale da rendere incompatibile la detenzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 147 cod. pen.
norma richiamata per il differimento provvisorio dell'esecuzione della pena; il rigetto è confermato perché il giudizio di merito ha ritenuto non sussistere i presupposti sanitari e di bilanciamento con la sicurezza
art. 47-ter Ord. pen. (ordinamento penitenziario)
comma 1, comma 1-bis (e richiamo al comma 01 nelle memorie)
regola le ipotesi di incompatibilità e le preclusioni per misure alternative; la giurisprudenza interpreta la disposizione come richiamante il mero elenco dei reati di cui all'art.4-bis, escludendo deroghe basate su età o ravvedimento quando sussiste condanna per reati 'ostativi'
art. 4-bis L. 26 luglio 1975 n. 354
citato nel testo come catalogo dei reati 'ostativi'
elenco di reati che produce effetti preclusivi per l'accesso a misure alternative; la Corte conferma che la condanna per uno dei delitti del catalogo costituisce ostacolo alla detenzione domiciliare
d.l. n. 162 del 2022
richiamato per segnalare che le modifiche non mutano l'interpretazione consolidata secondo cui la preclusione opera riferendosi al mero elenco di reati dell'art.4-bis
art. 611 cod. proc. pen.
norma richiamata in relazione all'impossibilità di richiedere trattazione orale per ricorsi che non prevedono la trattazione secondo l'art.127 c.p.p.; richiesta di trattazione orale del difensore è stata rigettata conformemente
art. 127 cod. proc. pen.
norma sulle forme di trattazione orale citata per motivare l'inammissibilità della richiesta di discussione orale del ricorrente
art. 616 cod. proc. pen.
disposizione invocata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La condanna irrevocabile per reati ricompresi nell'art.4-bis (reati 'ostativi') preclude l'accesso alla detenzione domiciliare e ad alcune misure alternative indipendentemente dall'età o da dichiarate manifestazioni di ravvedimento; il riferimento è al mero elenco dei reati, non alle singole circostanze personali
- Nelle richieste di differimento o detenzione domiciliare per gravi infermità la valutazione è concreta e bilanciata: il giudice apprezza sia il quadro sanitario sia le esigenze di sicurezza pubblica e la pericolosità soggettiva; la sola anzianità o condizioni croniche non bastano se il quadro clinico è gestibile in regime carcerario
- La nomina di un CTU/perito non è necessaria quando la documentazione sanitaria agli atti, anche di parte, consente al giudice di formarsi un convincimento attendibile; la perizia diventa necessaria solo se emergono dati o documenti clinici contraddittori o indicanti incompatibilità non altrimenti apprezzabili
- Per ritenere incompatibile la detenzione bisogna provare che le cure essenziali o interventi complessi non siano praticabili in ambito carcerario o con l'ausilio dei presidi sanitari territoriali; la disponibilità di S.A.I. e di ospedali con UTIC nelle vicinanze rafforza la possibilità di mantenere la detenzione
- Spostamenti e trasferimenti del detenuto incompatibili con gravissime condizioni di salute sono elementi che possono corroborare la richiesta, ma la loro assenza o la presenza di trasferimenti non ostativi può essere presa come indice di non estrema gravità
- Onere probatorio a carico del richiedente: deve emergere un immediato pericolo per la vita, la probabilità di gravi conseguenze irreversibili o un decadimento esistenziale sotto la soglia di dignità non gestibile in carcere
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