Sentenza n. 360/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento - della nota del Comune di -OMISSIS- - Dipartimento Servizi alla Persona prot. n. 00-OMISSIS- del -OMISSIS-, a firma del Responsabile del Dipartimento, avente ad oggetto “Vs. richiesta accesso agli atti del -OMISSIS- prot. 00-OMISSIS-”, comunicata per pec in pari data al difensore del ricorrente avv. Roberto Ginanneschi con la quale si dichiara improcedibile la richiesta di accesso agli atti da questi presentata in data 19.07.2025 in nome e per conto del proprio assistito sig. -OMISSIS- -OMISSIS- e relativa al “Verbale di presa in carico del Servizio Sociale di -OMISSIS- della minore -OMISSIS- -OMISSIS-”; - del silenzio diniego formatosi per inutile decorso del termine di trenta giorni sulla richiesta di accesso agli atti presentata dal ricorrente sig. -OMISSIS- -OMISSIS- in data 18.07.2025 a mezzo pec, protocollata dall'Ente con n. 00-OMISSIS- del -OMISSIS-, relativa al “Fascicolo e presa in carico da parte dei Servizi Sociali della figlia -OMISSIS- -OMISSIS- e dei genitori come da sentenza del -OMISSIS- del T.M. di Firenze”; nonché per l'accertamento e la declaratoria - della illegittimità della condotta del Comune di -OMISSIS-, il quale non ha reso ostensibile la documentazione richiesta dall'odierno ricorrente in proprio e a mezzo del proprio difensore rispettivamente con le istanze di accesso agli atti prot. n. 00-OMISSIS- e prot. n. 00-OMISSIS-, entrambe del -OMISSIS-; - del diritto del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- ad accedere a tutta la documentazione relativa al Fascicolo relativo alla figlia minore -OMISSIS- -OMISSIS- e dei genitori in carico ai Servizi Sociali del predetto Comune nonché al verbale della effettiva “presa in carico” della stessa e per il conseguente ordine all'Amministrazione resistente di esibizione di tutta la documentazione invano richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, espresso e tacito, di accesso al fascicolo dei servizi sociali relativo alla presa in carico della figlia minore e dei genitori, nonché al verbale di presa in carico
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato due istanze di accesso: la prima, diretta a ottenere il fascicolo e la documentazione relativa alla presa in carico della figlia minore e dei genitori da parte dei servizi sociali; la seconda, formulata anche tramite il difensore, relativa al verbale di presa in carico. Il Comune ha lasciato senza esito la prima istanza e ha dichiarato improcedibile la seconda, sostenendo che non esistesse un verbale di presa in carico e che l’attività dei servizi sociali, originata da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, fosse riconducibile alla funzione di ausiliario del giudice e sottratta all’accesso. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24 e 25 della l. n. 241/1990 e del regolamento comunale sull’accesso, l’erroneità e irragionevolezza della motivazione, l’insussistenza di cause di segretezza e l’incompletezza o comprensibilità delle istanze. Ha sostenuto di avere un interesse concreto alla conoscenza degli atti, anche in vista della tutela dei propri diritti nel giudizio relativo alla minore, e che l’attività dei servizi sociali conservasse natura amministrativa nonostante l’affidamento disposto dal giudice minorile.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. La domanda relativa allo specifico verbale di presa in carico è stata rigettata perché il Comune ha dichiarato formalmente, sotto la propria responsabilità, che tale documento non esiste: l’accesso può riguardare soltanto documenti esistenti, e l’amministrazione adempie al proprio obbligo informativo attestando in modo chiaro l’inesistenza dell’atto. È stata invece accolta, nei limiti indicati, la domanda relativa agli ulteriori documenti del fascicolo. Il ricorrente è titolare di un interesse concreto, diretto e attuale, quale padre della minore e soggetto direttamente coinvolto nell’attività dei servizi sociali; i documenti formati nello svolgimento delle funzioni istituzionali dei servizi sociali comunali sono documenti amministrativi soggetti alla disciplina dell’accesso, anche se l’attività è stata avviata in esecuzione di un provvedimento giudiziario e anche se pende un giudizio civile o amministrativo. Non è stata ritenuta condivisibile l’assimilazione generalizzata degli atti del fascicolo agli atti giudiziari sottratti all’accesso, poiché la richiesta riguardava la documentazione eventualmente formata dai servizi sociali nell’esercizio delle loro funzioni ordinarie, non le relazioni o gli accertamenti trasmessi all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 473-bis.27 c.p.c. L’ordine di esibizione è stato tuttavia limitato agli atti riguardanti il ricorrente e la minore, salvo il rispetto del segreto professionale; sono stati esclusi gli atti concernenti specificamente la madre o altri terzi, poiché il ricorrente non ha dimostrato la stretta indispensabilità dell’accesso rispetto a tali dati, potenzialmente sensibili. Il Comune è stato inoltre onerato di attestare formalmente e inequivocabilmente l’eventuale inesistenza dei documenti ostensibili. L’esibizione deve avvenire entro trenta giorni. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 a favore dello Stato; al difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato è stato liquidato un compenso di euro 2.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
art. 22 l. 241/1990
I documenti formati dai servizi sociali comunali nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali rientrano nella nozione di documento amministrativo e sono soggetti alla disciplina dell’accesso.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici
L’accesso difensivo deve essere garantito quando la conoscenza è necessaria alla tutela di interessi giuridici; per dati sensibili e giudiziari è richiesto il limite della stretta indispensabilità, secondo il bilanciamento previsto dalla legge.
art. 25 l. 241/1990
Richiamato quale parametro della disciplina dell’accesso e della tutela contro il diniego o il silenzio dell’amministrazione.
art. 473-bis.27 c.p.c.
le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all’autorità giudiziaria, salvo che la legge non disponga diversamente
La disposizione riguarda le relazioni e gli accertamenti trasmessi all’autorità giudiziaria nell’ambito del procedimento giudiziario; non determina, per ciò solo, la sottrazione all’accesso di tutta la documentazione amministrativa formata dai servizi sociali nell’esercizio delle loro funzioni ordinarie.
l. 328/2000
È richiamata quale fonte delle competenze istituzionali dei servizi sociali comunali, nell’esercizio delle quali sono formati documenti amministrativi accessibili.
art. 60 d.lgs. 196/2003
se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale
Per documenti contenenti dati relativi alla salute o alla vita sessuale, l’accesso è subordinato alla verifica che la posizione giuridica da tutelare sia di rango almeno pari o riguardi un diritto della personalità o una libertà fondamentale.
artt. 82 e 130 d.P.R. 115/2002
Disciplinano la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- L’attività dei servizi sociali conserva natura amministrativa e la relativa documentazione è soggetta alla disciplina dell’accesso documentale anche quando l’intervento sia stato disposto o sollecitato dall’autorità giudiziaria, salvo che si tratti di atti specificamente formati e trasmessi nell’ambito del procedimento giudiziario secondo la disciplina processuale applicabile.
- Il diritto di accesso può essere esercitato autonomamente anche quando sui medesimi fatti o documenti penda un giudizio civile o amministrativo; la pendenza del processo non esclude l’interesse concreto, diretto e attuale all’accesso né impone di utilizzare esclusivamente i poteri istruttori del giudice della controversia.
- Se il documento richiesto non esiste, l’amministrazione non è tenuta a formarlo né può essere ordinata a esibirlo, ma deve attestare sotto la propria responsabilità, in modo chiaro e inequivocabile, l’inesistenza o l’indisponibilità dell’atto.
- Quando il fascicolo amministrativo contiene dati riferibili a terzi, l’accesso difensivo deve essere limitato ai documenti la cui conoscenza sia necessaria o strettamente indispensabile alla tutela della posizione giuridica dell’istante; una richiesta indiscriminata dell’intero fascicolo non consente l’ostensione delle parti riguardanti specificamente soggetti terzi in assenza di adeguata dimostrazione dell’indispensabilità.
- Nel giudizio sull’accesso il giudice deve individuare concretamente i documenti ostensibili, bilanciando l’interesse conoscitivo del richiedente con la riservatezza dei terzi e con il segreto professionale, potendo ordinare l’esibizione soltanto nei limiti risultanti da tale bilanciamento.
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