Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22224/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da avvisi di accertamento e atti sanzionatori relativi alle annualità 2012 e 2013, con i quali l'Ufficio ha rettificato il reddito imponibile ai fini IRES, la base imponibile ai fini IRAP e il volume d'affari ai fini IVA, oltre a irrogare sanzioni ex art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012. La società ha impugnato gli atti sostenendo, tra l'altro, che le fatture contestate fossero mere fatture pro forma utilizzate solo per ottenere anticipazioni bancarie e non per rappresentare reali cessioni di merce. In cassazione ha dedotto: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e violazione dell'art. 132 c.p.c., per avere la CTR rinviato in modo acritico alla sentenza di primo grado; (2) violazione delle norme sul riparto dell'onere della prova e omessa corretta valutazione della perizia di parte, che avrebbe dimostrato la natura meramente finanziaria delle fatture pro forma non registrate.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione per relationem è legittima quando il giudice d'appello dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma e della sostanziale identità delle questioni già esaminate in primo grado. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva comunque esaminato le singole doglianze e che la censura non aggrediva tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava, sotto veste di violazione di legge, a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; inoltre, la censura ricadeva anche nel limite dell'art. 348-ter c.p.c., essendo le decisioni di merito conformi. La Corte ha richiamato altresì l'orientamento secondo cui la fattura scontata in banca per ottenere anticipazioni si considera emessa ai fini IVA e la perizia stragiudiziale di parte non ha autonomo valore probatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare il vizio di motivazione apparente e la nullità della sentenza d'appello.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale parametro della denunciata nullità per mancanza di motivazione effettiva.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il riparto dell'onere probatorio; la Corte ha ritenuto che la censura, in realtà, mirasse alla rivalutazione del fatto e delle prove.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per evidenziare l'inammissibilità della censura quando le sentenze di primo e secondo grado sono conformi nelle ragioni di fatto poste a base della decisione.

  • art. 21, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972

    La Corte ha ribadito che la fattura relativa a operazioni inesistenti, ma scontata in banca per ottenere anticipazioni, si considera emessa ai fini IVA anche senza formale consegna o spedizione alla controparte.

  • art. 21, settimo comma, d.P.R. n. 633 del 1972

    L'emittente della fattura è tenuto al versamento dell'IVA relativa, salva la prova dell'eliminazione degli effetti pregiudizievoli per l'Erario.

  • art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012

    Indicato come base normativa delle sanzioni irrogate negli atti impugnati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La sentenza d'appello può essere validamente motivata per relationem alla decisione di primo grado, purché il giudice del gravame dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma e consenta di ricostruire un percorso argomentativo coerente e riferibile alle censure proposte.
  • È inammissibile in cassazione la doglianza che, sotto l'apparente veste di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorso è inammissibile se non attinge specificamente tutte le rationes.
  • La perizia stragiudiziale di parte non ha autonomo valore probatorio e può essere liberamente apprezzata dal giudice di merito, il quale può anche fondare la decisione su elementi incompatibili con essa senza necessità di puntuale confutazione.
  • La fattura relativa a operazioni inesistenti, scontata in banca per ottenere anticipazioni sul credito, si considera emessa ai fini IVA; l'emittente risponde dell'imposta, salvo prova dell'eliminazione del pregiudizio per l'Erario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.