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Sentenza

Sentenza n. 666/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - dell'autorizzazione prot. n. 12251 del 19 dicembre 2023, rilasciata dal Comune di Casnigo a La Nuova Italspazi S.r.l. per la posa in opera di un cartellone pubblicitario bifacciale lungo la SS 671 – km 21+600 lato sinistro .

Giustizia amministrativa202400218

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione comunale alla posa di un cartellone pubblicitario bifacciale lungo la SS 671

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'autorizzazione rilasciata dal Comune per la posa di un cartellone pubblicitario bifacciale in prossimità della propria concessionaria, officina e di una rotatoria. Ha dedotto, anzitutto, l'assenza del necessario nulla osta dell'ANAS, quale ente proprietario della strada, sostenendo che tale omissione avrebbe impedito la valutazione dell'impatto del messaggio pubblicitario sulla sicurezza della circolazione. Ha inoltre lamentato la violazione dell'art. 51 del regolamento di attuazione del codice della strada, in ragione del posizionamento del cartellone, della possibile interferenza con la segnaletica stradale e del mancato rispetto delle distanze rispetto ai cartelli pubblicitari già presenti nell'area della ricorrente. La ricorrente ha prospettato un interesse alla tutela della sicurezza dei veicoli diretti alla propria officina e, altresì, un interesse connesso alla visibilità dei propri cartelli pubblicitari. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato un provvedimento di annullamento d'ufficio dell'autorizzazione impugnata. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo tuttavia la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'autorizzazione impugnata era stata annullata d'ufficio dal Comune. Non è stata esaminata la legittimità sostanziale dell'autorizzazione né sono stati scrutinati i singoli motivi di ricorso. È stata respinta la richiesta della ricorrente di condanna dell'amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. Il Collegio ha ritenuto giustificata la compensazione integrale delle spese, rilevando dubbi non tanto sull'interesse generale a ricorrere quanto sull'interesse specifico a sostegno dei singoli motivi: le censure apparivano rivolte prevalentemente alla tutela oggettiva della legalità e a interessi propri dell'ente proprietario della strada, mentre l'interesse individuale della ricorrente risultava solo marginalmente riconducibile alla visibilità dei propri cartelli pubblicitari, non già a specifiche ragioni di sicurezza stradale. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con dichiarazione di improcedibilità quando, per sopravvenuta carenza di interesse, non sussiste più un'utilità concreta e attuale derivante dalla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione della controversia in rito.

  • art. 51 Reg. Att. codice della strada

    Richiamato dalla ricorrente quale disposizione relativa al posizionamento dei cartelli, delle insegne e degli altri mezzi pubblicitari per la tutela della sicurezza della circolazione; il giudice non ne ha esaminato nel merito la violazione.

Massime di principio

  • L'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, quando non residui un'utilità concreta per il ricorrente.
  • In presenza di una sopravvenuta carenza di interesse, la richiesta di condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale non è automatica: il giudice può compensare integralmente le spese valutando, anche in via sommaria, la consistenza dell'interesse a sostegno dei singoli motivi di ricorso.
  • L'interesse a ricorrere deve riferirsi a una lesione concreta e personale; censure dirette principalmente alla tutela oggettiva della legalità o alla protezione di interessi appartenenti a soggetti diversi dal ricorrente non sostengono necessariamente la condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilitàLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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