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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02728/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento TARSU per gli anni 2010-2012 emesso per conto del Comune di Napoli nei confronti della società ricorrente. In primo grado e in appello era stata respinta l’impugnazione della contribuente. In cassazione la società ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Commissione regionale avesse erroneamente escluso la prova della comunicazione del subentro della subconduttrice nell’immobile tassato, nonostante la circostanza non fosse stata contestata dal Comune, rimasto contumace, e che il concessionario si fosse limitato a contestare la validità della dichiarazione prodotta; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 345 c.p.c., lamentando che il concessionario avesse contestato solo in appello la mancata comunicazione al Comune, ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. 507/1993, dell’inizio dell’occupazione dei locali da parte della sublocataria; con il terzo ha denunciato violazione dell’art. 63 del d.lgs. 507/1993, assumendo che, esclusa la sublocazione dell’intero fabbricato, venisse meno il presupposto per l’imposizione nei confronti della ricorrente.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il principio di non contestazione opera solo rispetto alle parti costituite e non nei confronti del contumace; inoltre ha ritenuto aspecifica la censura per mancata trascrizione o allegazione degli atti difensivi rilevanti. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che nel processo tributario il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda soltanto le eccezioni in senso stretto e non le mere difese o contestazioni dei fatti costitutivi, sicché la specificazione della difesa in grado di gravame era consentita. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito dal rigetto dei primi due. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione richiamato dalla norma opera con riferimento alle sole parti costituite e non può essere opposto al contumace.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è stata prospettata come violazione dei criteri di valutazione della prova, ma la Corte l’ha disattesa in quanto fondata su un assunto di non contestazione non condiviso.

  • art. 366 c.p.c.

    Il motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità perché non erano stati trascritti o allegati gli atti difensivi rilevanti.

  • art. 345 c.p.c.

    Nel processo tributario il divieto di nuove eccezioni in appello non impedisce la specificazione di mere difese o contestazioni dei fatti costitutivi.

  • art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Il divieto di nova riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non le mere difese, che non introducono nuovi temi di indagine.

  • art. 62 del d.lgs. n. 507/1993

    La ricorrente lo richiama per sostenere l’obbligo di comunicazione dell’inizio di occupazione da parte della sublocataria ai fini dell’imposizione TARSU.

  • art. 63 d.lgs. n. 507/1993

    Individua, in tema di TARSU, i soggetti passivi nel soggetto che occupa o detiene l’immobile idoneo a produrre rifiuti; il motivo fondato su tale norma è stato assorbito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il principio di non contestazione opera soltanto tra parti costituite; non può essere invocato contro la parte rimasta contumace.
  • Nel giudizio civile e tributario, il motivo di ricorso per violazione delle regole sulla valutazione della prova deve essere specifico, con indicazione e trascrizione degli atti o passaggi rilevanti su cui si fonda la censura.
  • Nel processo tributario il divieto di proporre nuove eccezioni in appello non si estende alle mere difese o alla specificazione di contestazioni già introdotte, quando non siano introdotti nuovi temi di indagine.
  • La contestazione della soggettività passiva TARSU richiede di verificare chi occupi o detenga effettivamente l’immobile nel periodo d’imposta, ma tale esame resta assorbito se vengono rigettate le censure processuali che sorreggono la domanda di parte.
  • Quando il rigetto dei motivi processuali assorbe il motivo sostanziale, la Corte può definire il ricorso senza esaminare nel merito l’ulteriore censura assorbita.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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