Sentenza del 17/04/2015 n. 1573 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Diniego di autotutela - Impugnabilità - Presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl diniego di autotutela, anche tacito, è impugnabile soltanto quando il contribuente deduce eventi sopravvenuti e chiede il riesame dell’atto impositivo alla luce di tali nuovi elementi. Non è invece impugnabile per contestare nuovamente vizi originari dell’atto, che avrebbero dovuto essere fatti valere nei termini attraverso l’impugnazione dell’atto impositivo stesso. La decisione, per tale profilo, è favorevole all’Amministrazione finanziaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato il diniego, anche tacito, di esercizio dell’autotutela, chiedendo che l’Amministrazione riesaminasse l’atto impositivo. La questione riguardava l’impugnabilità del diniego ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992 e, in particolare, se il ricorso potesse essere utilizzato per far valere vizi originari dell’atto oppure soltanto eventi sopravvenuti che ne giustificassero un nuovo esame.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il diniego di autotutela, anche tacito, rientra tra gli atti impugnabili di cui all'art. 19 d.lgs. 546/1992 se con il ricorso il contribuente intende far valere eventi sopravvenuti.
La norma consente di impugnare il diniego di autotutela solo quando il ricorso riguarda nuovi eventi sopravvenuti che giustificano il riesame dell’atto impositivo; non consente invece di riaprire la contestazione di vizi originari dell’atto ormai non impugnato o divenuto definitivo.
Massime di principio
- L’autotutela non è uno strumento alternativo o sostitutivo dell’impugnazione ordinaria dell’atto tributario.
- I vizi originari dell’atto devono essere contestati entro i termini ordinari di ricorso; non possono essere fatti valere per la prima volta contro il diniego di autotutela.
- Il diniego espresso o tacito può essere impugnato quando intervengono fatti nuovi, sopravvenuti e rilevanti che rendono necessario riesaminare la pretesa tributaria.
- La presentazione di un’istanza di autotutela non sospende, di regola, i termini per impugnare l’atto impositivo originario.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra errori già esistenti al momento dell’atto, da far valere con il ricorso ordinario, e circostanze nuove, che possono giustificare l’impugnazione del diniego di autotutela.
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