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Sentenza

Sentenza n. 860/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del Decreto Presidenziale n. 588/GAB del 23 dicembre 2025, emesso dal Presidente della Regione Siciliana e notificato alla ricorrente il 24.12.2025, con cui è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Francofonte e si nominava il Commissario regionale; - del D.A. n. 641/Serv. 3 del 28/11/2025 di nomina del Commissario ad acta ex art. 109-bis O.R.EE.LL.; - della nota prot. n. 20988 del 28/11/2025 di diffida del Commissario ad acta al Consiglio Comunale notificata in data 28.11.2025; - della nota pro. n. 20986 del 28/11/2025 di chiarimenti alla variazione di bilancio n. 38 del 26.11.2025; - della nota prot. n. 20906 del 27.11.2025 del Sindaco del Comune di Francofonte; - della nota prot. n. 20905 del 27/11/2025; - della proposta di delibera consiglio comunale con allegati prot. n. 20652 del 24.11.2025 avente ad oggetto la variazione di bilancio n. 38 del 26.11.2025 notificata il 25.11.2025; - della deliberazione commissariale n. 41 del 3 dicembre 2025; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.

Giustizia amministrativa202600453

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto presidenziale di scioglimento del Consiglio Comunale di Francofonte, unitamente agli atti presupposti e connessi, inclusa la nomina del commissario ad acta

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni regionali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, consigliere comunale, ha impugnato il decreto presidenziale di scioglimento del Consiglio Comunale di Francofonte e gli atti del procedimento presupposto, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile tardività del deposito del ricorso, notificato il 27 gennaio 2026 e depositato il 26 febbraio 2026. La ricorrente ha sostenuto che la controversia, riguardando anche atti propedeutici al decreto di scioglimento, non sarebbe stata soggetta al rito accelerato previsto per gli atti di scioglimento degli organi degli enti locali; in subordine ha chiesto la rimessione in termini per errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività del deposito. La controversia rientra nell'art. 119, comma 1, lett. e), c.p.a., che assoggetta al rito abbreviato le controversie relative ai provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali e agli atti connessi concernenti la loro formazione e il loro funzionamento. Il riferimento legislativo è generale e omnicomprensivo e si applica indipendentemente dalla ragione dello scioglimento e dalla specifica norma sostanziale applicata, comprendendo anche lo scioglimento disposto ai sensi dell'art. 109-bis O.R.EE.LL. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, c.p.a., tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati, salvo le eccezioni previste; il termine per il deposito del ricorso, quale termine processuale, era quindi di quindici giorni. Poiché il ricorso è stato depositato oltre tale termine, il giudice lo ha ritenuto irricevibile. L'impugnazione degli atti propedeutici non consente di eludere il rito, anche perché il consolidamento del decreto di scioglimento rende priva di utilità la contestazione degli atti presupposti. È stata respinta anche la richiesta di rimessione in termini: l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a. ha carattere eccezionale e richiede oggettive ragioni di incertezza normativa, oscillazioni giurisprudenziali, comportamenti ambigui dell'amministrazione, errori indotti dal giudice, caso fortuito o forza maggiore, non ravvisati nel caso concreto. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 119, comma 1, lett. e), c.p.a.

    provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano la loro formazione e il loro funzionamento

    La disposizione si applica oggettivamente alle controversie relative allo scioglimento degli organi di governo degli enti locali e agli atti connessi, indipendentemente dalla ragione dello scioglimento e dalla specifica norma sostanziale applicata.

  • art. 119, comma 2, c.p.a.

    Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti […]

    Il termine per il deposito del ricorso è un termine processuale soggetto al dimezzamento, non rientrando tra le eccezioni riferite alla notificazione degli atti introduttivi.

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    Il termine ordinario per il deposito del ricorso è richiamato come base per il dimezzamento previsto dall'art. 119, comma 2, c.p.a.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini per errore scusabile è ammessa, anche d'ufficio, solo in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto; l'istituto è eccezionale e di stretta interpretazione.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la causa, trattata in camera di consiglio per la domanda cautelare, è matura per la decisione.

  • art. 36, comma 1, d.lgs. 267/2000

    Il Consiglio comunale è qualificato come organo di governo dell'ente locale, rilevante ai fini dell'applicazione del rito accelerato.

  • art. 109-bis O.R.EE.LL.

    La circostanza che lo scioglimento sia disposto ai sensi di tale norma regionale non esclude l'applicazione dell'art. 119, comma 1, lett. e), c.p.a.

Massime di principio

  • Il rito abbreviato previsto dall'art. 119, comma 1, lett. e), c.p.a. si applica oggettivamente alle controversie aventi ad oggetto lo scioglimento degli organi di governo degli enti locali e agli atti connessi relativi alla loro formazione e al loro funzionamento, indipendentemente dalla causa dello scioglimento e dalla specifica disposizione sostanziale applicata.
  • Nel rito di cui all'art. 119 c.p.a., il termine per il deposito del ricorso è un termine processuale ordinario soggetto al dimezzamento previsto dall'art. 119, comma 2, c.p.a.; l'eccezione relativa ai termini per la notificazione del ricorso introduttivo non si estende al deposito.
  • L'impugnazione congiunta di atti propedeutici allo scioglimento di un organo di governo locale non sottrae la controversia al rito accelerato quando il decreto di scioglimento costituisce l'atto lesivo principale e gli altri atti sono connessi al suo procedimento.
  • La rimessione in termini per errore scusabile è istituto eccezionale, applicabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza normativa o giurisprudenziale, comportamenti ambigui dell'amministrazione, errori del giudice, caso fortuito o forza maggiore; non è sufficiente una diversa interpretazione difensiva del rito applicabile.
  • Il consolidamento per irricevibilità del decreto di scioglimento rende priva di utilità l'autonoma contestazione degli atti propedeutici, poiché resta fermo l'effetto dissolutorio dell'organo collegiale.

Come è indicizzato

MaterieScioglimento dei consigli comunaliDecisione e riti specialiTermini e notificazione del ricorso
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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