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Ordinanza

Ordinanza n. 45/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Ordinanza n. 589/2025 (Prot. n. 410222 30/10/2025 - Pratica Ispettorato n. 29/2023) pervenuta per pec in data 5 novembre 2025 avente ad oggetto: Sanzionamento pecuniario ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n. 380/2001 e art. 199 della LR n. 65/2014 nonché ai sensi dell’art. 1 comma 37 lettera b) della L.308/2004 adottata dal Dirigente del Servizio Edilizia privata del Comune di Firenze, con cui è stato imposto: a) “il pagamento della sanzione pari ad euro 434.473,22 pari al doppio dell’incremento di valore conseguito a seguito delle opere, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 199 della L.R. n.65 del 10/11/2014, in sostituzione alla restituzione in pristino”; b) “il pagamento della sanzione pari ad euro 50.000,00 in misura forfettaria, commisurata all’incremento di valore conseguito a seguito delle opere, ai sensi dell' art. 1 comma 37 lettera b) della L. 308/2004; entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente ordinanza”; - di ogni altro atto e/o provvedimento comunque agli stessi connesso, presupposto e/o collegato, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di sanzionamento pecuniario in sostituzione della restituzione in pristino, per complessivi € 484.473,22

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza con cui il Comune di Firenze gli ha imposto il pagamento di € 434.473,22, pari al doppio dell'incremento di valore conseguito a seguito delle opere, ai sensi dell'art. 33 d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 199 l.r. Toscana n. 65/2014, in sostituzione della restituzione in pristino, nonché di ulteriori € 50.000 in misura forfettaria ai sensi dell'art. 1, comma 37, lettera b), l. n. 308/2004. Dal testo dell'ordinanza cautelare non risultano specificati i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso; emerge soltanto la contestazione dell'applicazione del regime normativo vigente al momento della determinazione della sanzione.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris, ritenendo, a un sommario esame proprio della fase cautelare, che il regime normativo applicabile fosse quello vigente al momento della determinazione della sanzione. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio economico non è stato ritenuto sufficiente, anche perché il Comune non ha escluso la possibilità di rateizzare il pagamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in € 1.000.

Norme richiamate

  • art. 33 d.P.R. n. 380/2001

    "sanzionamento pecuniario ... in sostituzione alla restituzione in pristino"

    Costituisce la base normativa della sanzione edilizia pari al doppio dell'incremento di valore conseguito a seguito delle opere, applicata dal Comune in sostituzione della restituzione in pristino.

  • art. 199 l.r. Toscana n. 65/2014

    "il pagamento della sanzione pari ad euro 434.473,22 pari al doppio dell’incremento di valore conseguito a seguito delle opere"

    È richiamato quale ulteriore fondamento della sanzione edilizia pecuniaria; il TAR, in sede cautelare, ha ritenuto applicabile il regime normativo vigente al momento della determinazione della sanzione.

  • art. 1, comma 37, lettera b), l. n. 308/2004

    "il pagamento della sanzione pari ad euro 50.000,00 in misura forfettaria"

    Costituisce la base normativa della distinta sanzione paesaggistica forfettaria di € 50.000.

  • art. 55 c.p.a.

    "domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato"

    Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta dal ricorrente; la domanda è stata rigettata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la valutazione del fumus boni iuris è compiuta sulla base di un esame sommario e può fondarsi sulla ritenuta applicabilità del regime normativo vigente al momento della determinazione della sanzione.
  • Il pregiudizio economico derivante dall'obbligo di pagamento di una sanzione non integra, di per sé, un periculum in mora sufficiente quando l'amministrazione non esclude la possibilità di rateizzare l'importo dovuto.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria paesaggisticaTutela cautelare
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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