Cassazione Penale, Sentenza n. 15931/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del riesame che aveva confermato il sequestro di euro 246.250,00 rinvenuti occultati nell'auto dell'indagato e qualificati come provento di riciclaggio. Il ricorrente denunciava: 1) inesistenza del fumus commissi delicti per il reato di riciclaggio sulla base del mero possesso di ingente somma in contanti; 2) utilizzabilità indebita delle dichiarazioni rese all'atto del ritrovamento, rese senza difensore e dopo alcune ore, contestandone la mancata spontaneità (richiamando artt. 61, 63, 64, 191, 350, comma 7, cod. proc. pen.); 3) assenza di elementi sul delitto presupposto (es. reato tributario) e quindi impossibilità di applicare l'art. 648-bis c.p.; 4) violazione del principio di proporzionalità e difetto di motivazione circa le esigenze cautelari e il pericolo di dispersione del denaro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto utilizzabili, nell'incidente cautelare reale, le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria se emerge chiaramente la libertà del dichiarante e l'assenza di coercizione o sollecitazione; nel caso concreto il tribunale aveva fornito congrua argomentazione e non erano emersi elementi probatori idonei a dimostrare la mancata spontaneità. Sulla base delle dichiarazioni e delle prime indagini, la Corte ha ritenuto integrato il fumus commissi delicti per riciclaggio (trasporto occulto di rilevante somma di denaro) e adeguata la misura reale (sequestro) per finalità probatorie e per il rischio di dispersione in vista di possibile confisca. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
Norma sull'ipotesi di riciclaggio; la Corte ha ritenuto che il trasferimento occulto in auto di rilevante somma di denaro possa integrare il fumus commissi delicti se corroborato da elementi indizianti, incluse dichiarazioni spontanee e riscontri investigativi.
art. 350, comma 7, cod. proc. pen.
Prevede le dichiarazioni spontanee rese all'atto del ritrovamento alla polizia giudiziaria; la Corte conferma la loro utilizzabilità nelle indagini preliminari e, se la spontaneità e assenza di coercizione risultano, anche nell'incidente cautelare reale.
artt. 61, 63, 64, 191 cod. proc. pen.
Richiamati dalla difesa in relazione ai limiti di utilizzabilità delle dichiarazioni e alle tutele processuali; la Corte ha applicato i principi di utilizzabilità solo se emerge libertà del dichiarante, respingendo l'eccezione per mancata presenza del difensore in assenza di indicazioni concrete di coartazione.
art. 324 cod. proc. pen.
Norma sull'esercizio della funzione del giudice del riesame (tribunale in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali), riferimento procedurale al provvedimento impugnato.
art. 325 cod. proc. pen.
Limita l'ambito del ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali ai soli casi di "violazione di legge"; la Corte ricorda che non è sindacabile in cassazione la mera contraddittorietà o insufficienza logica della motivazione se non attraverso i motivi specifici previsti dall'art. 606.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell'incidente cautelare reale le dichiarazioni spontanee rese all'atto del ritrovamento sono utilizzabili se risulta con chiarezza la libertà del dichiarante e l'assenza di coercizione o sollecitazione, anche se rese senza la presenza del difensore.
- Per il giudizio di cassazione ex art. 325 c.p.p. contro provvedimenti cautelari reali il sindacato è limitato a ipotesi di violazione di legge o di mancanza assoluta di motivazione; non trova spazio la mera censura di contraddittorietà argomentativa senza i presupposti processuali previsti.
- Il fumus commissi delicti per il reato di riciclaggio può risultare dall'insieme degli elementi indiziari primari (quantità rilevante di denaro occultato, modalità di occultamento, dichiarazioni dell'indagato, riscontri investigativi) anche in sede cautelare provvisoria.
- Il sequestro preventivo di denaro contante può essere ritenuto proporzionato quando sussistono esigenze probatorie e concreto pericolo di dispersione in vista della confisca; la proporzionalità va valutata rispetto alle finalità sia probatorie sia di restituzione/confisca.
- La contestazione della spontaneità delle dichiarazioni deve essere supportata da elementi concreti nell'atto; mere affermazioni generiche non sono idonee a far escludere la utilizzabilità dichiarativa.
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