Sentenza n. 239/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia, - quanto al ricorso introduttivo, del provvedimento -OMISSIS--Cont.Cap emesso dal Questore di Palermo in data 29.10.2024. notificato in data 11.11.2024, con cui è stata rigettata l’istanza di rilascio del Permesso di soggiorno per attesa occupazione in favore dell’odierno ricorrente; - quanto al ricorso per motivi aggiunti, del provvedimento di conferma adottato dal Questore di Palermo prot. -OMISSIS-Cont. Cap. del 24.04.2025, comunicato in data 02.05.2025; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla parte ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione e successivo provvedimento di conferma adottato in sede di riesame
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione, fondato su precedenti penali e sulla ritenuta pericolosità sociale, deducendo violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 27, comma 2, Cost., dell’art. 3 l. n. 241/1990, degli artt. 8 e 14 CEDU, dell’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 34 Cost. e dell’art. 38 d.lgs. n. 286/1998, oltre a travisamento dei fatti, errore nei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, sproporzione e sviamento. In particolare, contestava che la Questura avesse desunto la pericolosità anche dalla pendenza di un procedimento penale per porto abusivo di armi senza attendere la definizione del giudizio penale e senza adeguatamente considerare il suo inserimento nella comunità nazionale, comprovato dal percorso universitario, dall’attività di mediatore culturale e dalla collaborazione con enti del terzo settore. Dopo una prima ordinanza cautelare che aveva imposto il riesame della posizione, il ricorrente impugnava con motivi aggiunti il nuovo provvedimento di conferma, deducendo altresì elusione del giudicato cautelare e superficialità dell’istruttoria. Contestava inoltre la valorizzazione dell’assenza di reddito e di occupazione stabile, nonché l’omessa considerazione della permanenza in Italia, del sostegno economico privato, di una futura assunzione e di un incarico presso un’associazione. Infine deduceva la violazione dell’art. 8 CEDU per mancata tutela della vita privata e familiare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo perché, a seguito dell’adozione del nuovo provvedimento in sede di riesame, era venuto meno l’interesse alla decisione sul diniego originario, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha invece esaminato e rigettato i motivi aggiunti. Ha ritenuto che la Questura avesse correttamente adempiuto all’ordinanza cautelare di riesame, svolgendo nuovi accertamenti presso gli uffici giudiziari e verificando che il procedimento penale per porto abusivo di armi fosse ancora pendente. La pendenza del procedimento, unitamente alla condanna definitiva per minaccia e lesioni personali dolose, all’assenza di stabile e regolare occupazione, all’assenza di presupposti generali di inclusione sociale e di legami familiari in Italia, poteva essere valorizzata come elemento sintomatico della pericolosità sociale. Secondo il TAR, tale valutazione può fondarsi anche su elementi indiziari e su fatti di reato non definitivamente accertati, senza necessità di una sentenza irrevocabile di condanna, purché gli elementi siano gravi, precisi e concordanti. Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione questorile è limitato ai casi di manifesta illogicità, carenza dei presupposti o incongruità, non ravvisati nella fattispecie. Gli elementi relativi all’attività universitaria, alla collaborazione con enti filantropici e all’inserimento sociale non sono stati ritenuti idonei a superare il quadro indiziario considerato dall’Amministrazione; la documentazione prodotta successivamente all’adozione dell’atto, compresa la promessa di futura assunzione, è stata ritenuta non rilevante per valutarne la legittimità. È stata inoltre respinta la censura ex art. 8 CEDU, non essendo stata provata l’effettiva formazione di una famiglia in Italia. Spese compensate. Il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando, per sopravvenute determinazioni amministrative, viene meno l’interesse alla decisione sul provvedimento originariamente impugnato.
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
È stato applicato quale fondamento del diniego del titolo di soggiorno in ragione della pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico.
art. 5, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998
È stato richiamato nel quadro della valutazione dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno e della pericolosità sociale.
art. 1 d.lgs. n. 159/2011
La valutazione di pericolosità sociale può essere desunta anche da elementi indiziari e da fatti di reato contestati, non ancora definiti con sentenza irrevocabile, purché idonei a evidenziare un’inclinazione a delinquere e non l’episodicità della condotta.
art. 3, comma 1, l. n. 241/1990
Impone la motivazione del provvedimento amministrativo; nel caso concreto il TAR ha ritenuto adeguatamente motivato il diniego.
art. 21-octies l. n. 241/1990
È stato richiamato dal ricorrente quale fondamento dell’annullabilità, ma il TAR non ha ravvisato vizi invalidanti.
art. 2729 c.c.
I requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici sono stati utilizzati come parametro per valutare gli elementi indiziari posti a fondamento del giudizio di pericolosità sociale.
art. 8 CEDU
La tutela della vita privata e familiare non è stata ritenuta violata, in assenza di prova dell’effettiva formazione di una famiglia in Italia.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio o rinnovo di un titolo di soggiorno, la valutazione della pericolosità sociale dello straniero può essere fondata anche su elementi indiziari e su fatti di reato ancora sub iudice, senza necessità di una sentenza penale irrevocabile, purché gli elementi siano gravi, precisi e concordanti e consentano di escludere l’episodicità della condotta.
- La valutazione questorile della pericolosità sociale dello straniero è connotata da ampia discrezionalità e può essere censurata dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, carenza dei presupposti, travisamento o manifesta incongruità.
- Nel riesame disposto in sede cautelare, l’Amministrazione deve confrontarsi con i profili specificamente indicati dal giudice, ma non è tenuta ad attendere la definizione del procedimento penale quando la pendenza del procedimento costituisca, insieme ad altri elementi concordanti, un indice valutabile della pericolosità sociale.
- Ai fini del giudizio sulla legittimità di un diniego di soggiorno rilevano le circostanze esistenti al momento dell’adozione dell’atto; elementi sopravvenuti, quali una promessa di assunzione o attività lavorative successive, non possono normalmente sanare retroattivamente l’illegittimità né incidere sulla valutazione originaria.
- La mera allegazione di percorsi di studio, attività associative o prospettive lavorative non impone necessariamente il rilascio del titolo di soggiorno quando l’Amministrazione abbia motivatamente ritenuto prevalente un quadro complessivo di pericolosità sociale, fondato su plurimi elementi concordanti.
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