Sentenza n. 32/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Treviso che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e all’accredito dei relativi importi
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, docenti precari, avevano ottenuto dal Tribunale civile di Treviso una sentenza passata in giudicato che riconosceva, per gli anni scolastici indicati individualmente nel titolo esecutivo, il diritto al beneficio annuale di 500 euro previsto per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, mediante attivazione della Carta elettronica del docente. Dopo la notificazione della sentenza al domicilio digitale del Ministero, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. È stata quindi proposta azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., con richiesta di attivazione della Carta e accredito degli importi riconosciuti, nonché di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e di applicazione della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito. Il TAR ha ritenuto provati il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è stato accolto. Il TAR ha rilevato che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., l’Amministrazione è tenuta a conformarsi al giudicato e che il Ministero era rimasto inadempiente rispetto alla condanna contenuta nella sentenza civile. È stato quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di attivare, in favore dei ricorrenti, la Carta elettronica del docente e di rendere disponibili su tale strumento le somme annuali stabilite dal giudice ordinario, senza ulteriori accessori, poiché gli importi non sono qualificabili come voci retributive. L’adempimento deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di subdelega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni; non è stato riconosciuto alcun compenso commissariale. È stata invece respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo ostativi, in concreto, l’importo contenuto del dovuto, la nomina del commissario ad acta, la complessità organizzativa dell’esecuzione e le ragioni connesse alla finanza pubblica, alla luce del principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 15/2014. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, del valore di € 500,00 annui
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudice ordinario anche ai ricorrenti in relazione agli anni di servizio a tempo determinato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’Amministrazione
Il decorso del termine dilatorio costituisce requisito di ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’Amministrazione ha l’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale
L’Amministrazione deve dare piena e concreta esecuzione al giudicato, anche quando il titolo sia una sentenza del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
L’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione non è automaticamente dovuta: può essere esclusa, oltre che per manifesta iniquità, in presenza di altre ragioni ostative, valutabili in concreto.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti della pubblica amministrazione.
- L’obbligo di conformarsi al giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. si applica anche all’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che abbia condannato una pubblica amministrazione a riconoscere un beneficio mediante uno specifico strumento amministrativo o digitale.
- Quando il giudicato riconosce somme non aventi natura retributiva e dispone che siano rese disponibili tramite uno specifico strumento di pagamento o beneficio, l’Amministrazione deve eseguire il titolo secondo le modalità stabilite dal giudice, senza aggiungere ulteriori accessori non riconosciuti.
- Nel giudizio di ottemperanza, la nomina preventiva di un commissario ad acta è idonea ad assicurare l’esecuzione in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, con fissazione di un termine specifico per l’intervento sostitutivo.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione può essere negata quando, valutate le circostanze concrete, l’importo dovuto sia contenuto, l’esecuzione sia già assistita dalla nomina di un commissario ad acta e sussistano difficoltà organizzative, finanziarie o procedurali dell’Amministrazione.
- La condanna all’astreinte non è preclusa in astratto nei confronti della pubblica amministrazione, ma richiede una valutazione concreta delle ragioni ostative connesse alla specialità del debitore pubblico e alla rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.
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