Cassazione Civile, Ordinanza n. 29636/2023 del 25/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione per imposta di registro e bollo notificato in relazione a una sentenza del Tribunale che aveva condannato due soggetti alla restituzione di una somma alla massa ereditaria; tale sentenza era poi stata riformata in appello con declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione tra le parti. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto illegittimo l'avviso, valorizzando la natura non decisoria della cessazione della materia del contendere e l'assenza di un presupposto impositivo attuale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 37 TUR: secondo la ricorrente, la cessazione della materia del contendere in appello non equivale a giudicato di annullamento della sentenza di primo grado e non impedisce l'imposizione, poiché la conciliazione richiamata era stragiudiziale e non partecipata dall'Amministrazione finanziaria. Successivamente la contribuente ha chiesto la sospensione del processo per avere presentato domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018, con pagamento integrale; l'Ufficio ha poi notificato diniego sostenendo che la lite non fosse definibile perché avente ad oggetto un avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro su atti giudiziari, asseritamente di natura meramente riscossiva. La contribuente ha quindi proposto ricorso incidentale contro il diniego, deducendo violazione dell'art. 6, comma 1, d.l. 119/2018 e dell'art. 7 l. 212/2000, sostenendo che l'atto fosse in realtà un primo atto impositivo e che l'Ufficio non avesse motivato adeguatamente la pretesa natura riscossiva dell'avviso.
La decisione
La Corte ha preso atto della successiva domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 1, commi 186 e seguenti, l. 197/2022, presentata dalla parte che aveva impugnato sia l'avviso di liquidazione sia il diniego di definizione ex d.l. 119/2018, con prova del pagamento degli importi dovuti entro il termine previsto. Ha quindi dichiarato estinto l'intero processo, comprendente sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale della contribuente. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate, secondo quanto previsto dalla disciplina speciale richiamata dalla Corte.
Norme richiamate
art. 37 TUR
La norma è invocata dall'Agenzia per sostenere che la cessazione della materia del contendere in appello non equivale a giudicato di annullamento e non impedisce la debenza dell'imposta; la Corte non si pronuncia nel merito perché sopravviene la definizione agevolata della lite.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale richiamata per incardinare il motivo di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 6 d.l. 119/2018 conv. in l. 136/2018
È richiamato dalla contribuente per chiedere la definizione agevolata della lite pendente; l'Ufficio nega la definibilità, ma la questione resta superata dalla successiva definizione ex l. 197/2022.
art. 7 l. 212/2000
È invocato nel ricorso incidentale contro il diniego di definizione per carenza di motivazione dell'atto amministrativo.
art. 1, commi 186-198, l. 197/2022
La Corte afferma che la lite, pendente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e rientrante nell'ambito della giurisdizione tributaria, deve ritenersi definita per effetto della presentazione della domanda e del pagamento entro il termine del 30 settembre 2023; la pronuncia estintiva riguarda sia il ricorso principale sia quello incidentale e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Massime di principio
- La sopravvenuta definizione agevolata della lite, quando la domanda sia tempestivamente presentata e gli importi dovuti siano integralmente versati nel termine, determina l'estinzione del giudizio anche in cassazione.
- Quando la definizione agevolata interviene in un processo con ricorso principale e ricorso incidentale, l'effetto estintivo investe entrambi i gravami se entrambi attengono alla medesima lite definita.
- In presenza di una disciplina speciale di definizione delle liti, il giudice deve verificare soltanto il perfezionamento della procedura agevolata; una volta accertato, resta assorbito l'esame delle questioni di merito e del diniego precedente.
- Le spese seguono la regola speciale prevista dalla normativa sulla definizione agevolata, restando a carico della parte che le ha anticipate.
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