Sentenza n. 364/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento della nota prot. n. 5889 del 2 marzo 2017, comunicata il successivo giorno 13, con la quale è stata respinta l’istanza di condono edilizio prot. n. 29299, fasc. n. 395, del 9 dicembre 2004, relativa all’avvenuta realizzazione di un magazzino e di un locale caldaia e nell’ampliamento di un’unità immobiliare preesistente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo alla realizzazione di un magazzino, di un locale caldaia e all’ampliamento di un’unità immobiliare
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato domanda di condono ai sensi dell’art. 32 d.l. 269/2003, qualificando gli interventi come abusi di tipologia 1. Il Comune, dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, aveva negato la sanatoria rilevando che le opere, non conformi agli strumenti urbanistici, insistevano su un’area sottoposta a plurimi vincoli: paesaggistico-ambientale, idrogeologico, derivante dalla presenza del Parco nazionale del Circeo e di zona di protezione speciale. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che il ritardo dell’amministrazione nel definire l’istanza avrebbe ingenerato un legittimo affidamento alla conservazione degli abusi e che il diniego non avrebbe motivato sul punto. Con il secondo motivo ha contestato la mancata acquisizione dei pareri delle autorità preposte alla tutela dei vincoli, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la disciplina statale e, in modo ancora più restrittivo, quella regionale del Lazio escludano la sanatoria delle opere abusive realizzate in aree vincolate quando, come nella fattispecie, le opere siano non conformi agli strumenti urbanistici e rientrino nella tipologia 1 dell’allegato 1 al d.l. 269/2003, cioè tra gli abusi maggiori. Per gli abusi maggiori realizzati su immobili vincolati, la non condonabilità opera indipendentemente dal carattere assoluto o relativo del vincolo e anche dalla conformità urbanistica dell’intervento. Il diniego era quindi legittimamente fondato sulla presenza dei vincoli, circostanza di per sé sufficiente. Il primo motivo è stato respinto perché il diniego di condono è atto vincolato e il responsabile di un abuso edilizio non può vantare un affidamento giuridicamente tutelabile al mantenimento dell’opera illecita; non occorre pertanto una specifica ponderazione dell’interesse pubblico alla repressione dell’abuso oltre al richiamo alla tutela del corretto uso del territorio. Il secondo motivo è stato respinto perché l’acquisizione dei pareri delle autorità preposte ai vincoli è necessaria soltanto per gli abusi minori, riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6, astrattamente condonabili; per l’abuso di tipologia 1 la non condonabilità è originaria e rende i pareri superflui. Il Comune, pur vittorioso, non essendosi costituito, non ha ottenuto la condanna alle spese, che sono state dichiarate irripetibili.
Norme richiamate
art. 32, commi 26 e 27, d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. l. 24 novembre 2003 n. 326
27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: […] d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
Gli abusi maggiori delle tipologie 1, 2 e 3 realizzati su immobili vincolati non sono condonabili, anche se conformi agli strumenti urbanistici e anche se il vincolo comporta un’inedificabilità soltanto relativa. Per gli abusi minori delle tipologie 4, 5 e 6 la sanatoria richiede invece la concorrente presenza delle condizioni previste dalla disciplina, compreso il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. Lazio 8 novembre 2004 n. 12
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 27, del d.l. 269/2003 e successive modifiche, dall’articolo 32 della l. 47/1985, come da ultimo modificato dall’articolo 32, comma 43, del citato d.l. 269/2003, nonché dall’articolo 33 della l. 47/1985, non sono comunque suscettibili di sanatoria: […] b) le opere di cui all’articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali.
La disciplina regionale è più restrittiva di quella statale e preclude la sanatoria anche per opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo, quando ricadono nelle aree vincolate indicate dalla disposizione e non sono conformi alla disciplina urbanistica.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990 n. 241
Il Comune ha utilizzato il preavviso di rigetto prima dell’adozione del diniego definitivo; il testo non individua contestazioni accolte relative a tale fase procedimentale.
Massime di principio
- In materia di condono edilizio, la realizzazione di un abuso maggiore riconducibile alla tipologia 1 dell’allegato 1 al d.l. 269/2003 su un immobile sottoposto a vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici o relativi a parchi e aree protette esclude la sanatoria, a prescindere dalla conformità urbanistica dell’opera e dal carattere assoluto o relativo dell’inedificabilità derivante dal vincolo.
- La disciplina regionale del Lazio sul condono può introdurre condizioni più restrittive rispetto alla disciplina statale e può escludere la sanatoria anche per opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo, ove ricorrano gli ulteriori presupposti previsti dalla legge regionale.
- Per gli abusi maggiori non condonabili in area vincolata, l’amministrazione non è tenuta ad acquisire i pareri delle autorità preposte alla tutela dei vincoli, poiché tali pareri sono necessari soltanto per gli abusi minori astrattamente suscettibili di sanatoria.
- Il diniego di condono edilizio fondato su una causa legale ostativa ha natura vincolata e non richiede una specifica ponderazione dell’interesse pubblico né l’esame di un affidamento del responsabile dell’abuso, poiché la realizzazione senza titolo non determina un affidamento giuridicamente tutelabile alla conservazione dell’opera illecita.
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