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Sentenza

Sentenza n. 1024/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento - della deliberazione della Giunta del Comune di Boissano n. 89 del 23-12-2022, pubblicata il 30.12.2022 sull'albo pretorio, avente ad oggetto: “Realizzazione di nuovi loculi e ossari con interventi di mitigazione delle barriere architettoniche nel cimitero comunale - approvazione progetto definitivo-esecutivo. [cod. cup. c55i22001110004]”; - della determinazione del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Boissano n. 275/ 143 del 27-12-2022, pubblicata il 29.12.2022 sull'albo pretorio, avente ad oggetto: “realizzazione di nuovi loculi e ossari con interventi di mitigazione delle barriere architettoniche nel cimitero comunale – approvazione progetto definitivo-esecutivo, determina a contrarre ed istituzione ufficio direzione lavori. [cup: c55i22001110004 - cig: 95335928fe]”; - di ogni altro atto connesso, conseguente, presupposto o comunque collegato ed in ogni caso per il risarcimento di ogni danno patito e patiendo.

Giustizia amministrativa202300168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione della Giunta comunale e determinazione del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio di approvazione del progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di nuovi loculi e ossari nel cimitero comunale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionari cimiteriali)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, concessionari dal 1879 di una tomba di famiglia, hanno impugnato gli atti comunali di approvazione del progetto di ampliamento del cimitero, deducendo che il nuovo intervento avrebbe precluso l'accesso alla tomba e reso impossibile la tumulazione per l'assenza di adeguati spazi antistanti. Hanno dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 76 del d.P.R. 285/1990, per il mancato rispetto dello spazio esterno libero necessario per l'accesso al feretro; violazione del d.P.R. 285/1990 e dell'art. 31 del PUC comunale, per la compromissione dell'uso della tomba e dello ius sepulchri; violazione dell'art. 91 del d.P.R. 285/1990 e del regolamento comunale di polizia mortuaria, in relazione all'assenza di una disciplina urbanistica del cimitero; violazione dell'art. 7 l. 241/1990 e del principio di partecipazione procedimentale, per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune non si è costituito. I ricorrenti hanno inoltre evidenziato che, in base a un precedente accordo con l'amministrazione, avevano consentito lo spostamento parziale della tomba per permettere l'ampliamento del cimitero, a condizione che fosse comunque garantito l'accesso alla tomba.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. Ha ritenuto provato, sulla base della documentazione prodotta, che il nuovo progetto interferisse con l'accesso e l'uso della tomba di famiglia. L'amministrazione avrebbe pertanto dovuto comunicare l'avvio del procedimento ai titolari della concessione, tanto più alla luce degli accordi pregressi che avevano consentito l'ampliamento del cimitero e previsto il mantenimento dell'accesso alla tomba. Il nuovo progetto modificava infatti il contenuto di tali accordi e imponeva il coinvolgimento dei concessionari sin dalla fase di progettazione. Il giudice ha inoltre ravvisato il contrasto con l'art. 76, comma 3, del d.P.R. 285/1990, poiché dalla rappresentazione grafica prodotta risultava non garantito lo spazio esterno libero necessario per il diretto accesso al feretro, con conseguente impedimento dell'uso della tomba. La fondatezza del primo e del quarto motivo è stata ritenuta sufficiente per l'annullamento, con assorbimento delle ulteriori censure. Le spese sono state dichiarate irripetibili per la peculiarità della vicenda e la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 3, d.P.R. 285/1990

    Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

    La disposizione impone che il progetto cimiteriale garantisca uno spazio esterno libero idoneo a consentire il diretto accesso al feretro; la sua violazione legittima l'annullamento dell'atto progettuale che renda impossibile l'uso della tomba.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento era necessaria nei confronti dei titolari della concessione cimiteriale, poiché il progetto interferiva con l'accesso e l'uso della tomba e modificava il contenuto di precedenti accordi con l'amministrazione.

  • art. 76 d.P.R. 285/1990

    La disciplina regolamentare è stata applicata quale parametro di legittimità del progetto di ampliamento cimiteriale.

  • d.P.R. 285/1990

    Il decreto è richiamato anche con riferimento alle ulteriori censure relative allo ius sepulchri e alla disciplina cimiteriale, assorbite dopo l'accoglimento dei primi e del quarto motivo.

  • art. 31 PUC del Comune di Boissano

    La disposizione è stata invocata dai ricorrenti in relazione alla tutela dell'uso della tomba e dello ius sepulchri; la relativa censura è stata assorbita.

  • art. 91 d.P.R. 285/1990

    La disposizione è stata invocata dai ricorrenti in relazione all'assenza di disciplina urbanistica del cimitero; la relativa censura è stata assorbita.

Massime di principio

  • La realizzazione o la modifica di opere cimiteriali che interferisca concretamente con l'accesso o l'uso di una tomba concessa a privati richiede la comunicazione di avvio del procedimento ai titolari della concessione, i quali devono essere coinvolti nella fase progettuale.
  • Quando un ampliamento cimiteriale è stato reso possibile da un accordo con i concessionari di una tomba, il successivo progetto non può modificare le condizioni concordate senza il coinvolgimento procedimentale degli interessati.
  • Ai sensi dell'art. 76, comma 3, del d.P.R. 285/1990, ogni loculo deve disporre di uno spazio esterno libero sufficiente a consentire il diretto accesso al feretro; un progetto che non garantisca tale spazio e impedisca l'uso della tomba è illegittimo.
  • La violazione delle garanzie partecipative e delle prescrizioni tecniche essenziali sull'accessibilità della tomba è sufficiente ad annullare gli atti di approvazione del progetto, con assorbimento delle ulteriori censure non esaminate.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniPartecipazione al procedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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