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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21056/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2000, notificato a un contribuente operante nel commercio all'ingrosso di casalinghi e articoli da regalo, con cui l'Ufficio, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, ha contestato un maggior reddito d'impresa ai fini Irpef, Irap e Iva, oltre sanzioni. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto dalla CTP, che aveva ritenuto maturata la decadenza dell'Amministrazione e, comunque, illegittima la pretesa. In appello la CTR ha invece riformato la decisione, ritenendo tempestivo l'accertamento per effetto della proroga biennale dei termini prevista dalla legge sul condono fiscale e legittimo l'accertamento fondato su parametri e sul p.v.c. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli obblighi motivazionali; 2) violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 9-10 l. 289/2002, sostenendo che la proroga biennale non operasse quando il contribuente non poteva accedere al condono per la presenza di una causa ostativa; 3) omesso esame di fatti decisivi, in particolare l'asserita definizione del p.v.c. e la rettifica della dichiarazione; 4) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sul contraddittorio preventivo, assumendo che l'atto fosse basato su parametri/studi di settore senza confronto con il contribuente; 5) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 112 c.p.c., poiché la CTR avrebbe erroneamente ricostruito il fondamento dell'avviso, che secondo il ricorrente era basato sui parametri e non sui rilievi del p.v.c., omettendo di valutare la diversa ratio posta dall'Ufficio.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo motivo, ritenendo corretta l'applicazione della proroga biennale dei termini di accertamento prevista dalla legge n. 289/2002 anche nei casi in cui il contribuente non abbia potuto o non abbia voluto avvalersi del condono, poiché la formula normativa "non si avvalgono" ricomprende entrambe le situazioni. Ha invece accolto il primo motivo limitatamente al vizio di motivazione apparente della sentenza d'appello, rilevando che la CTR aveva affermato la legittimità dell'accertamento con una motivazione generica e apodittica, non idonea a rendere intellegibile l'iter logico-giuridico seguito, specie a fronte di una ripresa fondata sull'applicazione dei parametri e non soltanto sui dati del p.v.c. I restanti motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Regola i termini di decadenza del potere di accertamento; nella specie la Corte ha ritenuto operante la proroga biennale prevista dalla normativa sul condono.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Consente l'accertamento del reddito d'impresa sulla base di elementi presuntivi e di ragionamenti inferenziali; la motivazione della CTR su tale punto è stata ritenuta apparente.

  • art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dal ricorrente in relazione al metodo di accertamento e al contraddittorio, ma i relativi motivi sono stati assorbiti.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    Richiamato dal ricorrente quanto all'obbligo di motivazione dell'atto impositivo.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente quanto al requisito di motivazione dell'avviso di accertamento.

  • art. 10 l. n. 289/2002

    "per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli artt. da 7 a 9 della presente legge... i termini ... sono prorogati di due anni"

    La proroga biennale dei termini di accertamento si applica sia a chi non intende aderire al condono sia a chi non può aderirvi per la presenza di una causa ostativa.

  • artt. 7-9 l. n. 289/2002

    Disposizioni di definizione agevolata richiamate come presupposto della proroga e del diniego di condono.

  • art. 15 l. n. 289/2002

    Richiamato in relazione alla definizione di lite potenziale e alla rimozione della causa ostativa al condono.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, lamentandosi che la CTR non avesse valutato la diversa base dell'avviso.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Parametra il requisito della motivazione della sentenza; la sua violazione è stata invocata per la motivazione apparente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la CTR è stata censurata per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono stati i parametri processuali invocati per denunciare violazione di legge, omesso esame e nullità della sentenza.

  • art. 111 Cost., comma 6

    Richiamato come fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul rito camerale del ricorso per cassazione, richiamata nel procedimento.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato quanto alla decisione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La proroga biennale dei termini di accertamento prevista dalla disciplina del condono fiscale si applica a tutti i contribuenti che non si avvalgano delle definizioni agevolate, senza distinguere tra chi possa e chi non possa concretamente aderire al condono per la presenza di cause ostative.
  • La formula normativa "non si avvalgono" va interpretata secondo il significato letterale e comprende sia la mancata scelta sia l'impossibilità di accedere al beneficio; pertanto la proroga opera anche quando il contribuente sia precluso dal condono.
  • La motivazione della sentenza è solo apparente, e dunque nulla, quando il giudice si limita ad affermazioni generiche o apodittiche senza esplicitare il percorso logico-giuridico seguito, le prove considerate e le ragioni del dissenso rispetto alle difese di parte.
  • In materia di accertamento tributario fondato su elementi presuntivi, il giudice deve rendere intelligibile la ratio decidendi, specie quando l'atto impositivo poggi su un diverso fondamento rispetto a quello valorizzato nella motivazione della decisione di merito.
  • Quando il motivo di ricorso che investe una questione pregiudiziale viene respinto, risultano assorbite le censure che presuppongono la soluzione favorevole della stessa questione pregiudiziale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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