Sentenza n. 174/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune nel concludere il procedimento avviato con l’istanza del 16 febbraio 2026 di consulenza preliminare e certificazione preventiva sull’esistenza e sulla qualità dei vincoli
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto, ai sensi degli artt. 117 e 34 c.p.a., l’accertamento dell’obbligo del Comune di concludere con provvedimento espresso il procedimento avviato il 16 febbraio 2026 ai sensi dell’art. 64 della legge provinciale n. 9/2018. La comunicazione dei motivi ostativi, datata 21 aprile 2026, è intervenuta dopo la scadenza del termine provinciale per la conclusione del procedimento. Il ricorrente ha presentato osservazioni il 27 aprile e ha chiesto di essere sentito; l’audizione si è svolta il 18 giugno. Ha proposto ricorso avverso il silenzio il 26 giugno 2026, sostenendo che il termine era già scaduto prima della comunicazione dei motivi ostativi e che questa era tardiva. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità, sostenendo che, dopo l’audizione, il termine per concludere il procedimento ricominciava a decorrere ai sensi dell’art. 11-bis della legge provinciale n. 17/1993, e ha inoltre chiesto dichiararsi l’improcedibilità perché il procedimento era stato concluso con provvedimento del 2 luglio 2026. Il ricorrente ha infine dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione, insistendo per la rifusione delle spese.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché il Comune ha adottato il provvedimento conclusivo il 2 luglio 2026. La conclusione del procedimento ha fatto venir meno l’interesse all’azione diretta ad accertare l’obbligo di provvedere, anche se il provvedimento sopravvenuto non era satisfattivo dell’interesse sostanziale del richiedente. Il TAR non ha deciso nel merito l’eccezione di inammissibilità del Comune né la fondatezza della censura di inerzia. Ha compensato integralmente le spese, considerando sia l’originaria inerzia comunale, che aveva lasciato scadere il termine prima della comunicazione dei motivi ostativi, sia la proposizione del ricorso appena otto giorni dopo l’audizione richiesta dal ricorrente, mentre il procedimento era in fase di ripresa e definizione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Alla luce dei fatti sopra esposti, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., essendo intervenuto, nelle more del giudizio, il provvedimento conclusivo del procedimento instaurato a seguito dell’istanza del ricorrente.
L’adozione, durante il giudizio, del provvedimento conclusivo del procedimento determina l’improcedibilità dell’azione avverso il silenzio per sopravvenuta carenza di interesse.
artt. 117 e 34 c.p.a.
La sopravvenuta adozione del provvedimento espresso, per quanto non satisfattivo dell’interesse sostanziale sotteso alla relativa istanza, ha, invero, fatto venir meno l’interesse alla decisione dell’azione proposta ai sensi degli artt. 117 e 34 cod. proc. amm., volta all’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.
L’azione volta ad accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere perde interesse quando è adottato un provvedimento espresso, anche se questo non soddisfa l’interesse sostanziale del richiedente.
art. 64 legge provinciale n. 9/2018
Tale comunicazione è, pertanto, intervenuta successivamente alla scadenza del termine previsto dall’art. 64 della legge provinciale n. 9/2018 per la conclusione del procedimento instaurato.
Nel caso concreto, il termine provinciale previsto per concludere il procedimento era scaduto prima della comunicazione dei motivi ostativi.
art. 11-bis legge provinciale n. 17/1993
Dall’altro lato, deve considerarsi che, a seguito di tale comunicazione, ha avuto luogo la fase partecipativa prevista dall’art. 11-bis della legge provinciale n. 17/1993, nell’ambito della quale il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni e ha chiesto di essere sentito.
La disposizione disciplina la fase partecipativa successiva alla comunicazione dei motivi ostativi; nel caso concreto, l’audizione richiesta dall’interessato ha contribuito a spiegare perché il ricorso, proposto otto giorni dopo, fosse stato presentato mentre il procedimento era in ripresa e in via di definizione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
La norma è richiamata tra le disposizioni considerate dal Collegio, ma il testo non espone una specifica interpretazione o applicazione autonoma.
Massime di principio
- L’adozione, nelle more di un giudizio avverso il silenzio, di un provvedimento espresso conclusivo del procedimento fa venir meno l’interesse all’azione diretta ad accertare l’obbligo di provvedere, anche quando il provvedimento sopravvenuto non soddisfi l’interesse sostanziale del richiedente.
- Nel regolare le spese di un giudizio divenuto improcedibile, il giudice può apprezzare la reciproca incidenza causale delle condotte delle parti: l’originaria inerzia amministrativa e la proposizione del ricorso a brevissima distanza da un’audizione richiesta dall’interessato, mentre il procedimento è in fase di ripresa e definizione.
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