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Sentenza

Sentenza n. 2249/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 16172/2023, resa tra le parti, l'annullamento - della determinazione dirigenziale n. 969 del 12 giugno 2017, recante l'ordinedi demolizione di opere abusive in Roma, Via Ascrea, n. 18, consistenti nellarealizzazione di una veranda di 3,70 x 3,78 m, con altezza variabile da 1,85 a2,80 m, con copertura in pannello coibentato, mediante chiusura di unbalconcino su due lati con apposizione di finestre in alluminio anodizzato evetri poggiante su parapetto e muratura preesistente, internamente rifinita edarredata.

Giustizia amministrativa202401871

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordine di demolizione di una veranda abusiva realizzata mediante chiusura di un balconcino, nonché sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio deducendo, anzitutto, la violazione dell’art. 40 c.p.a., sostenendo che il ricorso originario non avrebbe dovuto essere esaminato secondo una modalità non canonica e contestando la motivazione del primo giudice. Hanno poi denunciato la violazione delle garanzie partecipative previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 e 10-bis della l. 241/1990, nonché dell’art. 97 Cost., lamentando di non essere stati previamente informati e di non aver potuto svolgere difese nel procedimento culminato nell’ordine di demolizione. Con il terzo motivo hanno sostenuto che la veranda non necessitasse di titolo edilizio, perché non avrebbe creato un organismo edilizio nuovo né modificato volume, prospetti o destinazione d’uso, e avrebbe natura di pertinenza. Con il quarto motivo hanno dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria, assumendo che il Comune avesse richiamato atti istruttori non allegati né resi disponibili e non avesse spiegato perché fosse stata applicata la demolizione anziché la sanzione pecuniaria. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che il diniego di condono non era stato impugnato ed era quindi divenuto definitivo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto ammissibile il ricorso originario, ma infondato nel merito. La mancata impugnazione del diniego di condono ha reso definitive le relative statuizioni e impedisce di contestare indirettamente il carattere abusivo dell’opera. Nel merito, la veranda, di circa 3,70 x 3,78 metri, con altezza variabile tra 1,85 e 2,80 metri, copertura in pannello coibentato, chiusura del balconcino mediante finestre e rifiniture interne, non è una pertinenza urbanistica, poiché determina un nuovo volume e un locale autonomamente utilizzabile, modificando sagoma, volume e superficie dell’edificio. Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001, un intervento con tali caratteristiche richiede il permesso di costruire. Sono state respinte anche le censure procedimentali: l’ordine di demolizione è un atto vincolato, per il quale non occorrono una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati, una motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale, né la previa comunicazione di avvio del procedimento. Non è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di un abuso edilizio. È sufficiente che l’ordine descriva in modo adeguato le opere abusive. Le spese del grado, pari a euro 3.000 oltre accessori, sono state poste a carico degli appellanti.

Norme richiamate

  • art. 40 c.p.a.

    La sentenza rileva che il ricorso originario era comunque ammissibile, anche in assenza di una redazione formalmente canonica, purché fosse possibile individuare le contestazioni e garantire il contraddittorio.

  • artt. 7, 8, 9, 10 e 10-bis l. 241/1990

    Le garanzie partecipative e il preavviso di rigetto non sono stati ritenuti necessari nel procedimento repressivo dell’abuso edilizio culminato nell’ordine di demolizione, avente natura vincolata.

  • art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001

    Gli interventi di ristrutturazione edilizia che realizzano un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e modificano volume o prospetti richiedono il preventivo permesso di costruire. La chiusura stabile di un balcone con creazione di una veranda rientra in tale fattispecie.

  • art. 3, commi 1 e 3, l. 241/1990

    L’ordine di demolizione è adeguatamente motivato quando descrive le opere abusivamente realizzate; non è necessaria una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice afferma di avere esaminato tutti gli aspetti rilevanti e considera non decisivi gli argomenti di doglianza non espressamente trattati.

Massime di principio

  • La chiusura stabile di un balcone mediante opere che creano un locale autonomamente utilizzabile e modificano sagoma, volume o superficie dell’edificio costituisce intervento edilizio soggetto a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001.
  • Una veranda che determina la creazione di nuovo volume o altera la sagoma dell’edificio non può essere qualificata come pertinenza urbanistica; la pertinenza ricorre soltanto per opere di modesta entità e accessorie rispetto all’edificio principale.
  • L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive ha natura vincolata e non richiede la previa comparazione tra interesse pubblico e interessi privati, né una motivazione specifica sull’interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione.
  • Nell’attività repressiva degli abusi edilizi non è normalmente necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento, in ragione della natura vincolata dell’ordine di demolizione.
  • L’ordine di demolizione è sufficientemente motivato quando individua e descrive le opere abusive; non occorre motivare la scelta della demolizione attraverso una specifica comparazione con una sanzione pecuniaria alternativa.
  • La mancata impugnazione del diniego di condono rende definitive le relative statuizioni e impedisce di contestare successivamente, nell’impugnazione dell’ordine di demolizione, il carattere abusivo dell’opera mediante una diversa qualificazione urbanistica.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicitàLegittimo affidamento

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